
Con l’ordinanza Cass. 15 settembre 2026, n. 25368, la Suprema Corte torna su un principio di particolare interesse pratico: l’emissione della fattura, pur potendo assumere rilievo sul piano tributario e documentale, non condiziona di per sé la nascita o l’esigibilità dell’obbligazione contrattuale, quando questa trova già il proprio fondamento nel rapporto civilistico sottostante. La vicenda nasce da un affitto d’azienda e da un pignoramento presso terzi, ma il principio affermato ha portata più ampia. La Corte distingue nettamente il sinallagma civilistico, fondato sul godimento del bene e sull’obbligo di pagamento del canone, dagli adempimenti fiscali, che perseguono finalità autonome e non incidono sulla validità o efficacia del contratto. La decisione offre quindi l’occasione per chiarire fino a che punto una clausola che colleghi il pagamento all’emissione della fattura possa incidere sui rapporti tra le parti e, soprattutto, quali siano i limiti entro cui un adempimento fiscale può essere trasformato in condizione civilistica del credito.

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