
Con l’ordinanza n. 16562 del 27 maggio 2026, la Corte di Cassazione torna sul tema della responsabilità del cedente che applica il regime di non imponibilità IVA sulla base di una dichiarazione d’intento successivamente risultata ideologicamente falsa. La pronuncia chiarisce che le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014, che hanno trasferito sull’esportatore abituale l’obbligo di trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, non hanno determinato una deresponsabilizzazione del fornitore. In presenza di elementi anomali, il cedente deve dimostrare di non conoscere la frode e di non essersene potuto rendere conto nonostante l’adozione di tutte le misure ragionevoli esigibili da un operatore economico diligente. La verifica non può essere circoscritta alla sola regolarità formale della dichiarazione d’intento, ma deve estendersi agli indizi concretamente percepibili, da valutare nel loro complesso. La Cassazione valorizza, inoltre, la prova presuntiva e ribadisce che l’eventuale giudicato formatosi su annualità diverse non è automaticamente estensibile quando i fatti e i requisiti dell’esportatore abituale possono mutare da un periodo d’imposta all’altro.

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