
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 169/2026 si è finalmente espressa in merito al rispetto del principio di incentivazione per gli investimenti ZES effettuati prima della presentazione della comunicazione preventiva. Trattandosi di un’agevolazione fiscale riconosciuta sulla base di criteri oggettivi, trova applicazione la deroga prevista dall’art. 6, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 651/2014. È pertanto necessario che il progetto di investimento sia stato avviato dopo l’entrata in vigore della disciplina agevolativa, mentre non è richiesto che l’avvio sia successivo alla comunicazione preventiva.

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