Commento
REATI FALLIMENTARI

Bancarotta semplice: sufficiente l’omessa tenuta della contabilità

di Studio tributario Gavioli & Associati | 8 Settembre 2026
Bancarotta semplice: sufficiente l’omessa tenuta della contabilità

Nel delitto di bancarotta semplice documentale l’elemento soggettivo può consistere indifferentemente nel dolo o nella colpa, essendo sufficiente che l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31955, del 26 agosto 2026, è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità dell’amministratore per la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione, con sentenza n. 31955/2026, ha confermato la condanna per bancarotta semplice di un amministratore, escludendo il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta.