
Nel delitto di bancarotta semplice documentale l’elemento soggettivo può consistere indifferentemente nel dolo o nella colpa, essendo sufficiente che l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31955, del 26 agosto 2026, è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità dell’amministratore per la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

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