
La recente Risposta ad interpello 31 luglio 2026, n. 152 ha affrontato un ulteriore caso di applicazione della agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990, norma che esonera da imposta di successione e donazione, nel rispetto di precisi requisiti, il passaggio delle quote societarie ai discendenti e/o al coniuge.
L’Agenzia precisa che l’agevolazione non viene persa se nel quinquennio successivo alla donazione il donatario conferisce una quota di controllo in una holding ed aliena la quota residua detenuta a titolo personale.

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