
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29126 del 31 luglio 2026, ha accolto uno dei motivi di ricorso presentato da un imprenditore che aveva evaso oltre un milione e mezzo di IVA ritenendolo non punibile perché c’era già un concordato preventivo in atto, che dimostrava la crisi di liquidità.
L’evasione, in questo caso IVA, dopo la riforma fiscale del 2024 non è punibile per particolare tenuità del fatto quando è già in atto un concordato preventivo che dimostra a tutti gli effetti la crisi di liquidità dell’impresa. Non è determinante il mancato pagamento delle rate: occorre verificare se dall’apertura della proposta concorsuale, con il “patto”, emerge la crisi di liquidità.

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