
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23171/2026, ribadisce che la società beneficiaria di una scissione risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari della società scissa relativi ai periodi d’imposta precedenti all’operazione. La pronuncia chiarisce inoltre i limiti delle eccezioni sulla notifica degli atti e conferma la possibilità di condannare la parte che promuove un contenzioso manifestamente infondato per abuso del processo.

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