
Il caso della Risposta n. 132/2026 ha interessato un dipendente di Banca d’Italia che, dopo aver trasferito la propria residenza fiscale in un Comune francese di confine, presta attività lavorativa, sia presso una sede italiana dell’Istituto, sia in modalità di lavoro agile dalla Francia. L’Ufficio ha chiarito che il reddito in questione rientra tra gli emolumenti erogati da enti di diritto pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, par. 1, della Convenzione tra Italia e Francia, al pari di altre “funzioni pubbliche”. Non opera, pertanto, l’art. 15, par. 4 della medesima Convenzione che prevede, diversamente, la tassazione per il frontaliere francese esclusivamente in Francia. Il reddito in questione ai sensi dell’art. 19 dovrà essere tassato esclusivamente in Italia e Banca d’Italia, quale sostituto d’imposta, sarà tenuta ad operare su tali redditi la ritenuta IRPEF.

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