
Il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nasce con l’art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, trovando poi attuazione nel Decreto interministeriale 27 maggio 2015. La disciplina originaria individuava le attività agevolabili mediante una definizione volutamente ampia, ricomprendendo la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze ovvero alla realizzazione di prodotti, processi o servizi nuovi o significativamente migliorati. Rimanevano escluse le modifiche o gli aggiornamenti ordinari e periodici a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi già esistenti. Nella prima fase applicativa, la prassi amministrativa - in particolare la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, attraverso il richiamo alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 46586/2009 - valorizzava una nozione di innovazione coerente con i principi elaborati dall’OCSE nel Manuale di Oslo, privilegiando il carattere innovativo dell’attività rispetto alla realtà dell’impresa piuttosto che l’esistenza di una novità assoluta rispetto allo stato dell’arte mondiale. In tale contesto interpretativo risultava pertanto sufficiente che il progetto introducesse conoscenze o soluzioni nuove per l’impresa, pur se già conosciute o utilizzate in altri contesti produttivi.

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