
La qualificazione di un’attività come agricola connessa, con conseguente accesso al reddito agrario ex art. 32 del TUIR o ai regimi forfetari dell’art. 56-bis del TUIR, ruota attorno al requisito della prevalenza dei prodotti propri rispetto a quelli acquistati da terzi. Un requisito solo apparentemente semplice: i criteri di confronto variano con la natura dei beni, le conseguenze del mancato rispetto dipendono dall’inclusione del prodotto nel Decreto ministeriale e la verifica, secondo una lettura più recente, deve estendersi all’effettiva commercializzazione dei prodotti aziendali.

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