
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15478, del 21 maggio 2026, ha chiarito che il professionista, che svolge l’attività di sindaco di una s.r.l., deve contentarsi del compenso ridotto se non ha impugnato la delibera della società che ha deciso di liquidare ai professionisti importi inferiori ai parametri previsti lo svolgimento di tale attività. La Corte, infatti, ha affermato che, qualora, dopo la nomina del collegio sindacale, l’assemblea determini con delibere il compenso annuo spettante ai sindaci e tali delibere non siano impugnate né se ne deduca tempestivamente la nullità, esse restano efficaci e vincolanti, anche se sopravvenute rispetto alla nomina e anche se lo statuto contenga una previsione generica di determinazione “in base alla tariffa professionale vigente”, con conseguente infondatezza della pretesa del sindaco a un compenso diverso, parametrato alle Tariffe professionali o ai parametri indicati dal Ministero.

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