
Con l’ordinanza n. 21061 del 21 giugno 2026 la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della responsabilità professionale del commercialista, affermando un principio destinato ad incidere profondamente sull’attività dei consulenti fiscali. Secondo i giudici di legittimità, il professionista incaricato della predisposizione delle dichiarazioni non può limitarsi a recepire passivamente la documentazione trasmessa dal cliente, ma è tenuto a svolgere un’attività di controllo e di verifica della correttezza fiscale delle operazioni rappresentate. La diligenza qualificata prevista dall’art. 1176, comma 2, c.c. impone, infatti, una vera e propria attività di supervisione finalizzata a prevenire errori che possano determinare l’insorgere di responsabilità tributarie. La decisione assume particolare rilievo anche perché esclude che la preparazione professionale del cliente possa attenuare gli obblighi di controllo gravanti sul consulente.

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