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IVA E IMPOSTE DIRETTE

Permuta immobiliare e furbizie contabili: il momento impositivo non si piega alla fattura tardiva

di Matteo Rizzardi | 23 Giugno 2026
Permuta immobiliare e furbizie contabili: il momento impositivo non si piega alla fattura tardiva

Con l’ordinanza n. 18544/2026 la Corte di Cassazione riafferma un principio fondamentale del diritto tributario: il momento impositivo non è nella disponibilità del contribuente. In una complessa operazione di permuta tra terreno edificabile e immobili da costruire, i giudici hanno escluso che una fattura emessa tardivamente possa differire l’insorgenza degli obblighi IVA e delle imposte dirette già maturati per effetto di una sentenza ex art. 2932 c.c. La pronuncia richiama il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma documentale e conferma che la base imponibile deve essere determinata in base al reale valore dell’operazione, non a quello artificiosamente indicato in documenti contabili successivi.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione conferma che il momento impositivo non dipende dal contribuente. In una permuta, una fattura tardiva non può differire gli obblighi fiscali già maturati per effetto di una sentenza. La base imponibile deve riflettere il valore reale dell'operazione.