
L’Amministrazione finanziaria ha spesso il brutto vizio di trasformare le disposizioni antielusive in insensate gabbie formali, perdendo completamente di vista la realtà economica sottostante. Ancora una volta, è dovuta intervenire la Suprema Corte per ricordare agli uffici che il diritto tributario, specialmente quello di derivazione unionale, non è un esercizio di miopia burocratica, ma deve guardare alla sostanza dei vincoli economici, finanziari e organizzativi. Il tema è quello del perimetro soggettivo della liquidazione dell’IVA di gruppo, e la recente pronuncia della Cassazione n. 16016/2026 ha finalmente messo un punto fermo su una questione che, a rigor di logica, non avrebbe nemmeno dovuto varcare le aule di giustizia.

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