
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 21 maggio 2026, resa nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24, rappresenta un passaggio di straordinaria rilevanza sistematica nel processo di consolidamento del quadro europeo in materia di trasparenza della titolarità effettiva. La pronuncia interviene in un momento particolarmente delicato dell’evoluzione della disciplina antiriciclaggio italiana ed europea, poiché affronta simultaneamente una pluralità di profili critici: la nozione di istituti giuridici “affini” ai trust, la compatibilità del Registro dei titolari effettivi con i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, il perimetro del “legittimo interesse” quale presupposto di accesso alle informazioni, nonché l’adeguatezza delle tutele giurisdizionali accordate ai soggetti controinteressati. La decisione assume inoltre un significato pratico immediato per il sistema italiano, posto che la sospensione dell’operatività del Registro dei titolari effettivi era stata sostanzialmente collegata all’esito del rinvio pregiudiziale promosso dal Consiglio di Stato. La Corte, nel respingere le principali censure formulate dalle società fiduciarie ricorrenti, finisce dunque per rafforzare l’impianto normativo nazionale di recepimento della Direttiva UE n. 2015/849, come modificata dalla Direttiva UE n. 2018/843, consolidando l’impostazione estensiva adottata dal legislatore italiano.

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