
I crediti d’imposta, derivanti da bonus edilizi per i quali il beneficiario della detrazione aveva optato per la fruizione mediante sconto sul corrispettivo o cessione del credito ex art. 121 del D.L. n. 34/2020, possono essere utilizzati in compensazione, anche in presenza di ruoli superiori a 1.500 euro, di altri debiti erariali o previdenziali. Diversamente, tuttavia, i medesimi crediti d’imposta non possono essere utilizzati per pagare i ruoli stessi (nel caso di specie cartelle della Cassa Forense). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la recente Risposta ad interpello n. 110 del 27 maggio 2026.

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