
Con l’ordinanza n. 20063 del 16 giugno 2026 la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul delicato tema dell’esenzione IVA applicabile alle attività sportive dilettantistiche, affrontando il caso di una società sportiva che aveva qualificato come esenti i corrispettivi relativi a corsi di nuoto, acquagym, hydrobike e altre attività motorie in acqua. La Suprema Corte, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e il principio di primazia del diritto unionale, esclude l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 per tali prestazioni e, soprattutto, ritiene inapplicabile anche la norma interpretativa introdotta dall’art. 36-bis del D.L. n. 75/2023 con riferimento alle annualità antecedenti. La pronuncia assume particolare rilievo per il mondo degli enti sportivi dilettantistici, poiché riapre il dibattito sulla legittimità delle agevolazioni retroattive in materia di IVA.

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