
L’ordinanza n. 11372/2026 della Corte di Cassazione chiarisce definitivamente che l’art. 7 del D.L. n. 269/2003 non attribuisce un’immunità generalizzata ai soggetti terzi rispetto alla società. Tale norma riguarda esclusivamente il rapporto tra ente e soggetti “interni” (intranei), mentre l’art. 9 del D.Lgs. 472/1997 continua a disciplinare il concorso nell’illecito da parte di soggetti “esterni” (estranei), come i professionisti. Ne consegue che il consulente può essere sanzionato quando fornisce un contributo causale - materiale o psicologico - alla violazione tributaria, indipendentemente dal suo ruolo formale. Tuttavia, la responsabilità non è automatica: l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare in modo rigoroso la partecipazione consapevole all’illecito. La pronuncia supera così sia l’erronea idea di immunità dei professionisti sia il rischio opposto di un’estensione indiscriminata della responsabilità.

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