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Flexible benefit, benefit contrattuale e fringe benefit: tre categorie da non sovrapporre

di Francesca Baciliero | 20 Maggio 2026
Flexible benefit, benefit contrattuale e fringe benefit: tre categorie da non sovrapporre

Nel linguaggio aziendale le espressioni benefit, flexible benefit, welfare aziendale, benefit contrattuali e fringe benefit vengono spesso utilizzate come sinonimi. Sul piano giuslavoristico, fiscale e contributivo, tuttavia, esse individuano fenomeni diversi. La distinzione non è meramente terminologica: incide sulla fonte dell’obbligo datoriale, sulla platea dei destinatari, sulla modalità di erogazione, sulla tassazione, sull’assoggettamento contributivo e sulla corretta gestione in busta paga. Il punto di partenza resta l’art. 51, comma 1, TUIR, secondo cui il reddito di lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori percepiti “in relazione al rapporto di lavoro”. L’Agenzia delle Entrate riconduce tale regola al principio di onnicomprensività, precisando che solo le deroghe tassative previste dai commi successivi consentono l’esclusione totale o parziale da imposizione. Anche la giurisprudenza tributaria valorizza tale principio: la Cassazione ha ribadito che l’art. 51 TUIR assoggetta a tassazione non solo la retribuzione in denaro, ma anche i vantaggi accessori attribuiti in relazione al rapporto di lavoro.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
I flexible benefits permettono ai lavoratori di scegliere tra beni e servizi agevolati fiscalmente, ma la loro esenzione dipende dalla conformità all'art. 51 TUIR. I benefits contrattuali sono obbligatori per il datore di lavoro e devono rispettare le norme collettive. I fringe benefits sono compensi in natura con franchigie fiscali specifiche. La corretta gestione richiede attenzione alle fonti giuridiche e alle disposizioni tributarie.