
La giurisprudenza di legittimità esclude la configurabilità di conguagli “fittizi” nelle divisioni senza reali trasferimenti patrimoniali, soprattutto in presenza di valori catastali dichiarati ex art. 52 TUR. L’Amministrazione finanziaria non può fondare l’accertamento su mere differenze estimative o presunzioni astratte prive di prova concreta. Il nuovo art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992 rafforza inoltre l’onere probatorio a carico del Fisco, imponendo l’annullamento degli atti non adeguatamente dimostrati.

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