
Le Convenzioni Italia-Germania e Italia-Brasile derogano alla regola generale del credito d’imposta prevedendo l’esenzione integrale in Italia dei dividendi percepiti da società italiane con partecipazione di almeno il 25% nella società estera. La Cassazione ha confermato che l’esenzione opera incondizionatamente, prevalendo sull’art. 89, comma 2, TUIR a prescindere dall’applicazione di ritenute “in uscita” nello Stato della fonte. Dal 1° gennaio 2026, il Brasile ha introdotto una ritenuta in uscita del 10% sui dividendi pagati a non residenti.

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