
Con la Risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini della detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con “general contractor superbonus”, occorre distinguere tra “general contractor puro” che, in pratica, fornisce solo prestazioni di coordinamento non detraibili e “general contractor appaltatore” che esegue, invece, i lavori di esecuzione con costi detraibili.
I corrispettivi pagati nei contratti di appalto e subappalto ai “general contractor superbonus”, che rivestono il ruolo dell’appaltatore sono detraibili o possono accedere allo sconto in fattura purché vengano rispettati i limiti di congruità, dei tetti massimi e delle ulteriori condizioni richieste dalla legge.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati