
Con l’ordinanza n. 12671 del 5 maggio 2026, la Corte di Cassazione affronta il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, degli atti di cessione di quote di uno studio associato professionale. La Suprema Corte chiarisce, da un lato, che lo studio associato non può essere assimilato a una società ai fini dell’applicazione dell’imposta fissa prevista dagli artt. 4 e 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (c.d. TUR); dall’altro, precisa che, quando più professionisti cedono le proprie quote mediante un unico atto, le singole disposizioni negoziali devono essere tassate autonomamente qualora non sussista una connessione oggettiva e necessaria ai sensi dell’art. 21 del TUR. La pronuncia assume particolare rilievo per la qualificazione tributaria degli studi professionali associati e per la distinzione tra negozio complesso e pluralità di negozi collegati.

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