
Con la recente ordinanza n. 5680 del 12 marzo 2026, la Corte di Cassazione affronta in modo organico due profili centrali della disciplina IVA: il requisito dell’inerenza dei costi ai fini della detrazione ex art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 e la corretta determinazione del pro-rata di detraibilità in presenza di operazioni finanziarie esenti. La pronuncia, resa in un contesto di gruppo immobiliare, si distingue per la valorizzazione di criteri sostanziali nella qualificazione delle attività accessorie, in linea con la giurisprudenza unionale. La Corte ribadisce l’onere probatorio in capo al contribuente in materia di inerenza e afferma che gli interessi attivi derivanti da finanziamenti infragruppo devono concorrere al pro-rata quando l’attività finanziaria non sia meramente occasionale, ma presenti caratteri di stabilità, rilevanza economica e frequenza operativa.

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