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Fatturazione delle prestazioni sanitarie e vendita di dispositivi medici: i chiarimenti dell'AdE

di Stefano Setti | 14 Aprile 2026
Fatturazione delle prestazioni sanitarie e vendita di dispositivi medici: i chiarimenti dell'AdE

La disciplina della fatturazione delle prestazioni sanitarie verso persone fisiche continua a presentare rilevanti criticità operative, soprattutto alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026. Il documento di prassi affronta il trattamento IVA delle attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massoterapista, con effetti diretti anche sulle modalità di certificazione delle operazioni. L’analisi evidenzia come il divieto di fatturazione elettronica discenda dall’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 e operi in presenza di prestazioni sanitarie rese a persone fisiche o soggette a trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria. Ne deriva che, anche in presenza di operazioni imponibili IVA, come la vendita di dispositivi medici con aliquota agevolata, la fattura deve essere emessa in formato analogico quando ricadono nel perimetro del Sistema TS. Diversamente, per attività non riconosciute come sanitarie, quali osteopati, chiropratici e chinesiologi allo stato attuale, resta obbligatoria la fatturazione elettronica via SdI.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il divieto di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie a persone fisiche è stabilito dall'art. 10-bis del D.L. 119/2018, esteso anche ai soggetti non obbligati alla trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria. Le prestazioni sanitarie esenti IVA richiedono documentazione analogica, mentre quelle imponibili, come la vendita di dispositivi medici, devono essere fatturate cartaceamente se trasmesse al Sistema TS. La risoluzione n. 9/2026 chiarisce che solo le prestazioni sanitarie rilevanti per il Sistema TS sono soggette al divieto di fattura elettronica.