
La disciplina della fatturazione delle prestazioni sanitarie verso persone fisiche continua a presentare rilevanti criticità operative, soprattutto alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026. Il documento di prassi affronta il trattamento IVA delle attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massoterapista, con effetti diretti anche sulle modalità di certificazione delle operazioni. L’analisi evidenzia come il divieto di fatturazione elettronica discenda dall’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 e operi in presenza di prestazioni sanitarie rese a persone fisiche o soggette a trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria. Ne deriva che, anche in presenza di operazioni imponibili IVA, come la vendita di dispositivi medici con aliquota agevolata, la fattura deve essere emessa in formato analogico quando ricadono nel perimetro del Sistema TS. Diversamente, per attività non riconosciute come sanitarie, quali osteopati, chiropratici e chinesiologi allo stato attuale, resta obbligatoria la fatturazione elettronica via SdI.

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