
La titolarità, al momento di un nuovo acquisto agevolato, di un immobile già comprato con il beneficio “prima casa” non impedisce la fruizione delle agevolazioni se quel bene, prima del nuovo rogito, è stato stabilmente destinato a uso professionale e riclassificato in categoria A/10 (“uffici e studi privati”). Con l’ordinanza n. 25868 del 22 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che la causa ostativa di cui alla Nota II-bis all’art. 1, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986, lett. c) (divieto di possedere altra “casa di abitazione” acquistata con agevolazioni) opera solo se il bene posseduto è, appunto, una casa di abitazione. Se il contribuente dimostra che l’unità è divenuta ufficio (A/10), l’ostacolo cade, a prescindere dalla vicinanza temporale tra variazione e nuovo atto, salvo prova di condotte elusive specifiche. La pronuncia si inserisce in un filone che, nel tempo, ha accentuato il rilievo oggettivo della classificazione catastale ai fini del requisito, fermo restando l’aggiornamento del termine di rivendita “salva-beneficio” da uno a due anni introdotto dall’art. 1, comma 116, Legge n. 207/2024, che riguarda un’altra ipotesi (mantenimento del beneficio in presenza di impegno ad alienare la “vecchia” abitazione).

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