
La procedura inizia con il deposito del ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati (si veda il precedente commento “Liquidazione giudiziale: presupposti oggettivi e soggettivi”). Il ricorso introduttivo deve indicare i fatti che dimostrano l’insolvenza e i presupposti per l’assoggettabilità dell’imprenditore. Contestualmente o successivamente dovranno essere depositati i documenti come previsto dall’art. 39 CCII.

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