
La restituzione dell’IVA non dovuta (art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972) è ammessa per tutelare la neutralità dell’imposta quando il cedente/prestatore, dopo aver restituito al cliente l’IVA addebitata per errore, chiede all’Erario il rimborso della stessa. Con la Risoluzione n. 50/2025 (ripubblicata il 7 ottobre 2025), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il rimborso è escluso solo se il versamento è avvenuto “in un contesto di frode fiscale”. Non ogni riqualificazione contrattuale, dunque, preclude automaticamente il 30-ter: l’ostacolo scatta solo in presenza di frode. Chiarimenti coerenti con la Risposta a interpello n. 66/2024.

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