La tassazione sostitutiva al 5% delle mance percepite dai lavoratori dipendenti di bar, ristoranti e strutture ricettive si applica altresì se le liberalità sono erogate in favore di soggetti impiegati nell’attività sulla base di accordi con le agenzie di somministrazione di lavoro. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 7 del 15 luglio 2025 ribadendo i chiarimenti forniti alla consulenza giuridica richiesta dal Ministero del Turismo come da Comunicato stampa da questi pubblicato in data 11 luglio. Ulteriori chiarimenti hanno riguardato l’individuazione del soggetto tenuto ad effettuare gli adempimenti da sostituto d’imposta quali il versamento dell’imposta sostitutiva.
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