L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato una serie di FAQ sulla riammissione alla rottamazione-quater, ex art. 3-bis del D.L. n. 202/2024. Entro lo scorso 30 aprile era possibile presentare istanza di riammissione alla rottamazione-quater, commi 231-252 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023. Tale possibilità è stata prevista dall’art. 3-bis del D.L. n. 202/2024, c.d. Decreto “Milleproroghe”. Nelle FAQ viene confermata la possibilità di pagare solo una parte delle cartelle/avvisi rispetto ai quali è stata presentata istanza di riammissione, tuttavia in tale caso per i debiti che non sono oggetto di riammissione, il contribuente si espone ad eventuali procedure esecutive come ad esempio il pignoramento dello stipendio e cautelari, quale può essere il fermo amministrativo. È inoltre confermata la modalità di pagamento tramite domiciliazione bancaria ma in questo caso, in vista della scadenza del 31 luglio, bisogna prestare la massima attenzione ai tempi necessari per attivare il servizio.
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