La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18910 del 10 luglio 2024, ha affermato che l’esenzione IVA deve considerarsi applicabile anche alle operazioni strettamente connesse a quelle mediche quando queste ultime non costituiscono per i fruitori un fine a sé stante, bensì il mezzo per giovarsi nelle migliori condizioni del servizio principale, consistente nell’erogazione delle prestazioni medesime. Occorre dunque considerare se le prestazioni siano comunque finalizzate alla cura della persona, indipendentemente dal fatto che lo siano in via “diretta” o “indiretta”, ossia solo in modo strumentale o accessorio rispetto alla prestazione immediatamente fruita dal paziente per scopo terapeutico.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati