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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il contraddittorio preventivo non si applica ai crediti inesistenti

di Stefano Rossetti | 8 Luglio 2024
Il contraddittorio preventivo non si applica ai crediti inesistenti

L’art. 7-bis del D.L. n. 39/2024 contiene due norme di interpretazione autentica che tendono a circoscrivere il perimetro oggettivo del principio del contraddittorio preventivo. In particolare, vengono escluse dall’obbligo di contraddittorio preventivo quelle contestazioni volte a disconoscere i crediti d’imposta ritenuti inesistenti. Nonostante l’art. 1 del D.Lgs. n. 74/2000 contenga nuove definizioni di crediti non spettanti e di crediti inesistenti la distinzione tra le due tipologie non sempre risulta netta con la conseguenza che, all’atto pratico, la disposizione contenuta nell’art. 7-bis del D.L. n. 39/2024 potrebbe essere foriera di criticità considerando che, se in sede contenziosa il credito non dovesse essere ritenuto inesistente, ma non spettante, l’atto di recupero sarebbe annullabile.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La riforma dell'ordinamento tributario ha introdotto il contraddittorio preventivo tra fisco e contribuente per ridurre i costi del contenzioso tributario. Il principio è stato oggetto di interpretazioni autentiche.