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Visto di conformità e monitoraggio fiscale

di Ennio Vial, Silvia Bettiol | 10 Giugno 2024
Visto di conformità e monitoraggio fiscale

Con la circolare 31 maggio 2024, n. 12/E vengono affrontate le questioni concernenti l’utilizzo, la compilazione e l’apposizione del visto di conformità.
L’apposizione del visto di conformità, nel caso di compilazione del quadro relativo al monitoraggio fiscale, presenta indubbiamente non pochi profili di criticità tra i consulenti poiché in molti casi la compilazione risente sempre di un certo margine di approssimazione. Inoltre la circolare offre interessanti indicazioni in merito al visto di conformità in relazione al nuovo rigo L8 del modello 730.

Introduzione

La circolare n. 12/E del 31 maggio scorso affronta l’interessante e delicato tema del visto di conformità relativo al modello 730, in ipotesi di compilazione del quadro W e del quadro reddituale connesso agli investimenti esteri di natura finanziaria.

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare, tuttavia, vanno in alcuni casi oltre la questione della visto di conformità ed esplicano la loro efficacia in termini più generali, ossia anche nel caso in cui il contribuente decida di compilare il quadro RW del modello Redditi.

Rinviamo ad un successivo intervento l’analisi di ulteriori indicazioni fornite dall’Ufficio in tema di monitoraggio che destano una certa perplessità tra gli operatori.

Il quadro W e il visto di conformità (par. 4.3)

Il visto di conformità in caso di compilazione del quadro W nel mod. 730 presenta indubbiamente non pochi profili di criticità tra i consulenti in quanto, se si può serenamente porre il visto su un quadro C dopo che è stata esaminata la certificazione del lavoro dipendente, sicuramente più incerta e delicata appare la posizione del visto in caso di compilazione del quadro relativo al monitoraggio fiscale, atteso che in molti casi la compilazione risente sempre di un certo margine di approssimazione (che non necessariamente risulta favorevole al contribuente).

In altre parole, la prassi operativa, spesso anche avallata dall’Amministrazione finanziaria, porta ad effettuare delle compilazioni cumulative, con onere poi del contribuente di fornire tutte le informazioni di dettaglio in caso di richiesta.

Innanzitutto, viene precisato che il visto di conformità non viene richiesto se la compilazione del quadro W è finalizzata ai soli obblighi di monitoraggio ossia se viene barrata la casella 16 (trattasi della storica colonna 20 del vecchio modello Redditi).

Si tratta di un chiarimento assolutamente interessante che fa uscire di scena una discreta casistica di investimenti esteri.

Rimangono invece ricompresi gli immobili, salvo che non siano detenuti in nuda proprietà, i prodotti finanziari, i conti correnti e tutte le tipologie di criptoattività.

Ad ogni buon conto, l’Agenzia precisa che se si rende necessario conteggiare l’IVIE l’IVAFE o l’imposta sostitutiva sul valore delle criptoattività, il visto di conformità ha ad oggetto esclusivamente il campo relativo al credito d’imposta riportato nella colonna 12.

Si tratta del valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l’immobile o il prodotto finanziario o le criptoattività.

In questi casi il CAF o il professionista abilitato dovrà visionare e acquisire le quietanze, le ricevute, le attestazioni o le certificazioni di avvenuto versamento delle imposte eventualmente pagate nello Stato estero.

Peraltro, l’Agenzia delle Entrate ricorda che devono comunque trovare applicazioni le convenzioni contro le doppie imposizioni per cui, come chiarito a suo tempo della circolare n. 28 del 2 luglio 2012, generalmente in relazione alle imposte patrimoniali sui prodotti finanziari le convenzioni riservano la potestà impositiva esclusivamente all’Italia (Paese di residenza del percettore) impedendo in questo modo il recupero di un credito a fronte delle corrispondenti imposte pagate nel Paese estero.

Vengono poi date indicazioni con riferimento alla verifica del requisito della definitività dell’imposta versata all’estero.

In questo caso il professionista o il CAF è tenuto ad acquisire la seguente documentazione:

  • la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente nello Stato estero, al fine di verificare le eventuali compensazioni operate;
  • l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione;
  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesti che le imposte indicate nel campo in esame sono definitive e che, per l’importo del credito indicato in dichiarazione, non è stato richiesto alcun rimborso allo Stato estero in cui sono state versate.

Viene inoltre chiarito che, se il contribuente non dispone di una copia della dichiarazione dei redditi estera in quanto non è, ad esempio, tenuto alla sua presentazione, egli potrà attestare la circostanza della definitività con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000.

L’Agenzia, inoltre, precisa che non è oggetto di visto di conformità la verifica della spettanza della detrazione in misura fissa per l’abitazione principale detenuta all’estero (colonna 13).

Anche in questo caso, peraltro assolutamente raro nella prassi professionale, il contribuente potrà attestare la sussistenza all’abitazione principale sempre attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

I chiarimenti forniti dalla circolare vanno accolti con sicuro favore.

Risulta chiaro che non appare necessario attestare il valore relativo alla consistenza dell’investimento estero indicato nella colonna 8.

Infine, viene chiarito che, se la documentazione esibita è in lingua originale, possono valere gli stessi chiarimenti forniti in relazione alle spese sanitarie forniti da ultimo nella circolare del 19 giugno 2023, n. 14/E.

In sostanza, è richiesta una traduzione giurata in lingua italiana.

Se la documentazione è in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.

La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.

Il visto di conformità per il rigo L8

Il paragrafo 4.2 della circolare offre interessanti indicazioni in merito al visto di conformità in relazione al nuovo rigo L8 del modello 730.

Si tratta di un rigo corrispondente al rigo RM 12 del modello redditi persone fisiche dove il contribuente può dichiarare i redditi di natura finanziaria percepiti all’estero soggetti a tassazione sostitutiva.

Anche in questo caso il visto di conformità è relativo al credito d’imposta e l’Agenzia delle Entrate, coerentemente con la propria impostazione, segnala che il credito riconoscibile è quello relativo all’IVCA, ossia all’imposta sul valore dei contratti assicurativi.

Si tratta di una casistica rarissima che può intervenire solo quando il contribuente fiscalmente residente in Italia detiene una polizza all’estero attraverso una fiduciaria italiana e successivamente, prima del riscatto, revoca il mandato fiduciario.

Implicitamente l’Agenzia delle Entrate conferma che non è ammissibile, nemmeno nel rigo L8, così come nel rigo RM12, il credito d’imposta estero sui dividendi soggetti alla tassazione del 26%.

Riferimenti normativi:

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