Con la Risposta all’interpello n. 127 del 3 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in mancanza di contatori deputati alla lettura dei consumi di energia e gas alla data di apertura della procedura concorsuale, la società fallita può scindere i risultati riferibili alle operazioni ante e post fallimento utilizzando il criterio del pro rata temporis su base giornaliera.
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