Commento
AGEVOLAZIONI

Acquisizione del bonus edile: il cessionario risponde solo in caso di dolo o colpa grave

di Devis Nucibella | 10 Maggio 2024
Acquisizione del bonus edile: il cessionario risponde solo in caso di dolo o colpa grave

Il concorso nella violazione, e pertanto la responsabilità in solido del fornitore o cessionario con il beneficiario della detrazione, per la mancanza dei requisiti necessari per il riconoscimento della detrazione, può essere riconosciuto solo in presenza di dolo o colpa grave mentre in assenza di dolo o colpa grave; il fornitore o cessionario del credito è escluso dalla responsabilità in solido se risulta in possesso di una serie di documenti. Si evidenzia però che il mancato possesso della documentazione prevista dalla legge non rende “automaticamente” responsabile in solido il cessionario o fornitore, che all’uopo, può fornire con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

L'art. 33-ter, D.L. n. 115/2022, limita la responsabilità del cessionario ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, ma solo per i crediti sorti dopo il 12 novembre 2021.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni