Il concorso nella violazione, e pertanto la responsabilità in solido del fornitore o cessionario con il beneficiario della detrazione, per la mancanza dei requisiti necessari per il riconoscimento della detrazione, può essere riconosciuto solo in presenza di dolo o colpa grave mentre in assenza di dolo o colpa grave; il fornitore o cessionario del credito è escluso dalla responsabilità in solido se risulta in possesso di una serie di documenti. Si evidenzia però che il mancato possesso della documentazione prevista dalla legge non rende “automaticamente” responsabile in solido il cessionario o fornitore, che all’uopo, può fornire con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
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