Relativamente all’acquisizione e utilizzazione di beni da privati (ad esempio, mobili e arredi, automezzi) occorre distinguere il trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rispetto a quello stabilito in materia di imposte dirette. Da un lato, tale operazione non rientra nel campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto soggettivo ex artt. 1, 2 e 4 del D.P.R. n. 633/1972. Dall’altro lato, in presenza di determinati requisiti, il relativo costo è ammesso in deduzione ai fini dell’IRES e dell’IRPEF (art. 109, commi 1, 4 e 5, del D.P.R. n. 917/1986).
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