Commento
AGEVOLAZIONI

Bonus psicologo. Decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale

di Andrea Amantea | 26 Gennaio 2024
Bonus psicologo. Decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, (G.U., Serie Generale, n. 7 del 10 gennaio 2024), il Decreto 24 novembre 2023, con il quale il Ministero della Salute ha definito i tempi di presentazione della domanda, nonché dell’entità e della validità del contributo di cui all’art. 1, comma 538, della Legge n. 197/2022 - c.d. “bonus psicologo”. Il Decreto tiene conto dell’intervento della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, che innalzato da 600 euro a 1500 euro l’importo massimo richiedibile a titolo di bonus, rendendolo un'agevolazione permanente. È confermato che la richiesta per accedere al bonus dovrà essere presentata accedendo alla piattaforma INPS. Il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda, pena la decadenza dal beneficio.

Il bonus psicologo. Le origini dell’agevolazione

Il bonus psicologo si sostanzia in un’agevolazione erogata in favore dei contribuenti per sostenerli nel pagamento delle spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi (art. 1-quater del D.L. n. 228/2021, Decreto Milleproroghe).

La misura tiene conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica.

Il contributo era stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona, comunque parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso.

Il Decreto 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, G.U., Serie Generale, n. 148 del 27 giugno 2022, ha definito la procedura per richiedere il bonus e l’entità del bonus in base alle fasce ISEE.

Bonus psicologo

Beneficiari

Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il richiedente, soggetto fisico che operativamente presenta la richiesta di accesso al beneficio, potrebbe essere differente dal beneficiario.

Agevolazione spettante

ISEE

Bonus

ISEE inferiore a 15.000 euro

Fino a 50 euro per ogni seduta, a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario.

ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro

Fino a 50 euro per ogni seduta, a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario.

ISEE compreso tra 30.000 e 50.000 euro

Fino a 50 euro per ogni seduta, a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 200 euro per ogni beneficiario.

Tariffario CNOP

Psicoterapia individuale (per seduta)

Da 40,00 euro a 140,00 euro

Psicoterapia di coppia o familiare

Da 55,00 euro a 185,00 euro

Psicoterapia di gruppo (per seduta e per partecipante, n. max 12 sedute per gruppo)

Da 20,00 euro a 70,00 euro

Oggetto agevolazione

Spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’Albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP).

Comunicazione all’INPS

Il CNOP trasmette ad INPS l’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa, unitamente ai dati indicati nell’allegato Disciplinare tecnico (allegato al Decreto in esame).

L’elenco dei professionisti che hanno aderito sarà disponibile sul portale INPS.

Credenziali necessarie per la richiesta del bonus

  1. CIE;
  2. CNS;
  3. SPID;
  4. Contact Center INPS.

Verifica DSU (ai fini ottenimento ISEE)

  • In caso di assenza di una DSU valida, il richiedente è informato della necessità di presentare la relativa DSU e di presentare la domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida;
  • in caso di presenza di una DSU valida la domanda è acquisita.

Riscontro alle domande presentate

  • Sulla base delle risorse disponibili;
  • in base all’ordine di presentazione e arrivo all’INPS;
  • dando priorità alle persone con ISEE più basso.

Graduatoria INPS

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l’INPS redige le graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base di criteri sopra esposti.

Codice univoco

L’INPS comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito in base al Decreto 31 maggio 2022.

Utilizzo del bonus

Il bonus deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda, pena l’annullamento del codice univoco e la riassegnazione delle risorse ad esso corrispondenti.

Chiarimenti INPS

Circolare n. 83/2022.

Con la Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, il contributo in parola ha assunto carattere permanente.

In particolare:

  • il contributo è stato esteso anche agli anni 2023 e 2024 e successivi,
  • è stato aumentato a 1.500 euro a persona (nel 2022 il limite è stato di 600 euro a persona con parametrazione alle diverse fasce ISEE entro i 50.000 euro).

Il bonus è concesso, nel limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Le risorse relative al 2022 non utilizzate sono state riassegnate dal 26 settembre 2023 con lo scorrimento della graduatoria regionale o provinciale (Messaggio 26 settembre 2023, n. 3356).

Il D.L. “Anticipi” (D.L. n. 145/2023, art. 22-bis), ha aumentato i fondi destinati alla misura. L’aumento è stato di 5 milioni (rispetto ai 5 già disponibili) e si riferisce solo alle domande che saranno presentata rispetto alle spese 2023.
Per le domande 2024, sono al momento disponibili 8 milioni di euro.

Per l’attivazione delle ulteriori risorse per il 2023 e per gli anni successivi, era previsto uno specifico Decreto ministeriale.

Da qui l’approvazione del Decreto 24 novembre 2023, con il quale il Ministero della Salute ha definito i tempi di presentazione della domanda, nonché dell’entità e della validità del contributo.

Bonus psicologo. Decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale

Il Decreto 24 novembre 2023 finalmente rende operative le risorse sopra individuate:

  • definendo i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità e la validità dello stesso, a decorrere dall’anno 2023,
  • garantendo coerenza con quanto finora disciplinato e ferme restando le disposizioni degli artt. 2, 3, 6, 7910 del Decreto 31 maggio 2022 nonché del pertinente disciplinare tecnico (vedi paragrafo precedente).

Accedendo al sito dell’INPS, tramite il cui portale potrà essere richiesta l’agevolazione, viene ribadito che “per il 2023 è necessario attendere la pubblicazione del nuovo Decreto attuativo e della circolare INPS con le istruzioni operative”.

Ora con l’adozione del Decreto in esame l’INPS dovrà aggiornare le indicazioni operative fissando le tempistiche per la presentazione delle domande, tenendo conto dei paletti previsti all’art. 4 del Decreto.

Le nuove domande potranno sfruttare la novella di cui alla Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023 che, come detto, ha innalzato da 600 euro a 1.500 euro l’importo massimo richiedibile a titolo di bonus.

Bonus psicologo. Gli importi a decorrere dal 2023

Agevolazione spettante

ISEE

Bonus

ISEE inferiore a 15.000

Fino a 50 euro per ogni seduta, a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1500 euro per ogni beneficiario.

ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro

Fino a 50 euro per ogni seduta, a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario.

ISEE compreso tra 30.000 e 50.000 euro

Fino a 50 euro per ogni seduta, a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Per accedere alla procedura di richiesta del bonus tramite il portale INPS, sarà sempre necessario disporre di:

  • un’identità SPID (almeno di Livello 2),
  • CIE (Carta d’identità elettronica),
  • o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La domanda di accesso al beneficio potrà essere presentata annualmente a decorrere dalla data individuata dall’INPS e comunicata con un preavviso di almeno 30 giorni, per un periodo non inferiore a 60 giorni.

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse di cui art. 1, come ripartite dall’art. 2, del Decreto.
Le graduatorie, di cui al comma 2 dell’art. 4 del Decreto, restano valide fino a esaurimento delle risorse per l’anno di riferimento.

Si registra un’altra novità. Il contributo, come da codice univoco comunicato al beneficiario, da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia, potrà essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda.

Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine delle citate graduatorie.

In precedenza il beneficiario del contributo aveva a disposizione 180 giorni per utilizzare il codice univoco. Ora si passa a 270 giorni.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Bonus psicologo