Nuovo Decreto “Energia”. Le misure per le famiglie
Il D.L. n. 131/2023 si compone di 9 articoli.
I primi interventi riguardano i consumi di energia elettrica e gas.
Nuovo Decreto “Energia”. Consumi energia e gas (art. 1)
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Aggiornamento valore compensazioni bonus sociali
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ARERA provvederà ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l’energia elettrica dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, e per il gas dall’art. 3, comma 9, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ciò consentirà di garantire livelli obiettivo di riduzione della spesa pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas.
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Oneri di sistema
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Con effetti sul quarto trimestre 2023, è previsto l’azzeramento degli oneri generali di sistema sul gas.
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Consumi gas metano con IVA al 5%
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Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%.
Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi citati.
L’aliquota del 5% si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115.
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Il Decreto in parola interviene anche sul contributo straordinario, ex art. 3 del D.L. n. 34/2023, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall’art. 2 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh.
Il bonus riscaldamento prima del nuovo D.L. “Energia”
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Contributo per aumento del prezzo del gas (art. 3, D.L. n. 34/2023)
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A decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall’art. 2 del D.P.R. n. 412/1993 con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh.
La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre.
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Si attendeva un Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per la definizione dei criteri per l’assegnazione del contributo in parola.
Il nuovo Decreto “Energia” però riscrive interamente l’art. 3.
Il bonus viene ora riconosciuto ai soli clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e sarà parametrato al numero di componenti del nucleo familiare secondo le regole già previste per il medesimo bonus sociale.
Dunque, il perimetro soggettivo del contributo straordinario per i consumi di gas viene del tutto rivisto.
L’art. 2 del Decreto introduce il c.d. bonus carburanti per i beneficiari della c.d. social card di 382,50 euro destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (commi da 450 a 451-bis, Legge n. 197/2022) che potrà essere destinato anche all’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale.
A tal fine le risorse destinate alla social card sono incrementate di 100 milioni di euro (intervento sull’art. 1, comma 450, della Legge n.197/2022).
Hanno diritto alla social card (Dedicata a te), i cittadini appartenenti ai nuclei familiari (composti da almeno 3 persone), residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del Decreto:
• iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);
• titolarità di un ISEE ordinario, in corso di validità non superiore ai 15.000 euro.
Entra 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto “Energia” con Provvedimento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dovranno essere stabiliti:
- l’ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;
- le modalità di raccordo con le previsioni del Decreto di cui all’art. 1, comma 451, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- la facoltà per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per l’attivazione della carta qualora non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;
- le prescrizioni necessarie ad assicurare che l’acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell’ulteriore contributo assegnato;
- le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.
Sempre all’art. 2, viene incrementato di 12 milioni di euro il fondo destinato all’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario nazionale, spettante alle persone fisiche che, nell’anno 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il riferimento è al c.d. bonus trasporti, ex art. 4 del D.L. n. 5/2023.
Decreto “Energia” le misure per le imprese
Il Decreto in esame prevede specifiche misure anche per le imprese.
Come da Comunicato stampa del Governo datato 25 settembre 2023, il Decreto modifica il regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”), prevedendo, tra l’altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio - in funzione dell’intensità elettrica delle singole imprese - a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.
Il Decreto dispone che hanno diritto di accedere alle agevolazioni riservate alle imprese energivore (contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’art. 3, comma 11, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili) anche le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore, o sottosettore, che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all’Allegato 1 alla Comunicazione della Commissione Europea n. 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al Punto 406 della Comunicazione medesima.
Oltre a quanto detto finora, il Decreto prevede ulteriori misure in favore delle imprese.
Ulteriori misure in favore delle imprese
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Sanatoria degli scontrini (art. 4)
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I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 6, commi 2-bis e 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.
Le violazioni regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
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Tutela del risparmio assicurato (art. 5)
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Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia che, nell’esercizio in corso, acquisiscano il compendio aziendale di un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa potranno registrare, in sede di rilevazione iniziale, gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate dell’impresa in liquidazione al “valore di carico alla data di trasferimento” invece che “al prezzo di cessione”.
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Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria (art. 6)
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In coerenza con l’art. 5, paragrafo 1, della Direttiva n. 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l’art. 56, comma 3-bis, del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell’azienda agli effetti previsti dall’art. 2112 c.c., le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all’art. 27, comma 2, lett. a) e b-bis), del medesimo D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione Europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.
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Le disposizioni del Decreto in parola sono entrate in vigore in data 30 settembre.
Riferimenti normativi:
Nuovo Decreto “Energia”: conferma bonus sociali e IVA al 5% sul gas metano
di Andrea Amantea | 11 Ottobre 2023
In Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, è stato pubblicato il D.L. 29 settembre 2023, n. 131, contenente misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (c.d. Decreto “Energia”). Il provvedimento, composto da 8 articoli, è entrato in vigore il 30 settembre 2023. Per le famiglie, rispetto al quarto trimestre 2023, sono confermate le agevolazioni rafforzate contro il caro bollette. Gli aiuti riguardano le tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 28 dicembre 2007) e la compensazione per la fornitura di gas naturale. Alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture relative ai consumi stimati o effettivi del quarto trimestre 2023, si conferma l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 %.
Nuovo Decreto “Energia”. Le misure per le famiglie
Il D.L. n. 131/2023 si compone di 9 articoli.
I primi interventi riguardano i consumi di energia elettrica e gas.
Nuovo Decreto “Energia”. Consumi energia e gas (art. 1)
Aggiornamento valore compensazioni bonus sociali
ARERA provvederà ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l’energia elettrica dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, e per il gas dall’art. 3, comma 9, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ciò consentirà di garantire livelli obiettivo di riduzione della spesa pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas.
Oneri di sistema
Con effetti sul quarto trimestre 2023, è previsto l’azzeramento degli oneri generali di sistema sul gas.
Consumi gas metano con IVA al 5%
Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%.
Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi citati.
L’aliquota del 5% si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115.
Il Decreto in parola interviene anche sul contributo straordinario, ex art. 3 del D.L. n. 34/2023, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall’art. 2 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh.
Il bonus riscaldamento prima del nuovo D.L. “Energia”
Contributo per aumento del prezzo del gas (art. 3, D.L. n. 34/2023)
A decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall’art. 2 del D.P.R. n. 412/1993 con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh.
La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre.
Si attendeva un Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per la definizione dei criteri per l’assegnazione del contributo in parola.
Il nuovo Decreto “Energia” però riscrive interamente l’art. 3.
Il bonus viene ora riconosciuto ai soli clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e sarà parametrato al numero di componenti del nucleo familiare secondo le regole già previste per il medesimo bonus sociale.
Dunque, il perimetro soggettivo del contributo straordinario per i consumi di gas viene del tutto rivisto.
L’art. 2 del Decreto introduce il c.d. bonus carburanti per i beneficiari della c.d. social card di 382,50 euro destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (commi da 450 a 451-bis, Legge n. 197/2022) che potrà essere destinato anche all’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale.
A tal fine le risorse destinate alla social card sono incrementate di 100 milioni di euro (intervento sull’art. 1, comma 450, della Legge n.197/2022).
Hanno diritto alla social card (Dedicata a te), i cittadini appartenenti ai nuclei familiari (composti da almeno 3 persone), residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del Decreto:
• iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);
• titolarità di un ISEE ordinario, in corso di validità non superiore ai 15.000 euro.
Entra 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto “Energia” con Provvedimento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dovranno essere stabiliti:
Sempre all’art. 2, viene incrementato di 12 milioni di euro il fondo destinato all’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario nazionale, spettante alle persone fisiche che, nell’anno 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il riferimento è al c.d. bonus trasporti, ex art. 4 del D.L. n. 5/2023.
Decreto “Energia” le misure per le imprese
Il Decreto in esame prevede specifiche misure anche per le imprese.
Come da Comunicato stampa del Governo datato 25 settembre 2023, il Decreto modifica il regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”), prevedendo, tra l’altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio - in funzione dell’intensità elettrica delle singole imprese - a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.
Il Decreto dispone che hanno diritto di accedere alle agevolazioni riservate alle imprese energivore (contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’art. 3, comma 11, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili) anche le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore, o sottosettore, che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all’Allegato 1 alla Comunicazione della Commissione Europea n. 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al Punto 406 della Comunicazione medesima.
Oltre a quanto detto finora, il Decreto prevede ulteriori misure in favore delle imprese.
Ulteriori misure in favore delle imprese
Sanatoria degli scontrini (art. 4)
I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 6, commi 2-bis e 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.
Le violazioni regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Tutela del risparmio assicurato (art. 5)
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia che, nell’esercizio in corso, acquisiscano il compendio aziendale di un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa potranno registrare, in sede di rilevazione iniziale, gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate dell’impresa in liquidazione al “valore di carico alla data di trasferimento” invece che “al prezzo di cessione”.
Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria (art. 6)
In coerenza con l’art. 5, paragrafo 1, della Direttiva n. 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l’art. 56, comma 3-bis, del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell’azienda agli effetti previsti dall’art. 2112 c.c., le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all’art. 27, comma 2, lett. a) e b-bis), del medesimo D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione Europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.
Le disposizioni del Decreto in parola sono entrate in vigore in data 30 settembre.
Riferimenti normativi:
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Quali sono i primi interventi riguardanti il consumo di energia e gas secondo il Decreto “Energia”?
I primi interventi riguardano i consumi di energia elettrica e gas.
Quali sono gli effetti previsti sul quarto trimestre 2023 in relazione agli oneri di sistema sul gas?
È previsto l’azzeramento degli oneri generali di sistema sul gas.
A quali forniture si applica l'aliquota IVA del 5% in relazione al gas metano secondo il Decreto “Energia”?
L’aliquota del 5% si applica alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.
Chi ha diritto alla social card secondo il Decreto “Energia” e quali sono i requisiti per ottenerla?
Hanno diritto alla social card i cittadini appartenenti ai nuclei familiari composti da almeno 3 persone, residenti in Italia e in possesso di un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro.
Cosa prevede il Decreto “Energia” per le imprese a forte consumo di energia elettrica?
Il Decreto prevede specifiche misure anche per le imprese a forte consumo di energia elettrica, modifica il regime delle agevolazioni a loro favore e prevede ulteriori misure in loro sostegno.