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ACCERTAMENTO

I controlli sul credito d’imposta Formazione 4.0 da parte dell’Agenzia delle Entrate

di Marco Baldin | 17 Luglio 2023
I controlli sul credito d’imposta Formazione 4.0 da parte dell’Agenzia delle Entrate

Molti contribuenti, dal 2019, ad oggi si sono avvalsi di un’importante agevolazione di tipo fiscale relativa al credito d’imposta c.d. “formazione 4.0”. Questo credito d’imposta è nato con il preciso scopo di incentivare l’attività formativa da parte di varie imprese. Di recente l’Agenzia delle Entrate ha avviato i primi controlli fiscali su questa agevolazione e nel presente contributo si vogliono evidenziare quali sono di documenti richiesti.

Accertamenti relativi al credito d’imposta per la formazione 4.0

L’Agenzia delle Entrate ha di recente avviato degli accertamenti in relazione al credito d’imposta per la formazione 4.0, invitando i contribuenti a presentarsi entro 15 giorni, presso la sede territoriale competente e con la documentazione a supporto dell’agevolazione.

La stessa Amministrazione finanziaria provvederà a specificare che la comunicazione inviata ai contribuenti è finalizzata a fornire dati e notizie ai fini dell’accertamento avviato nell’ambito dei controlli dei crediti d’imposta utilizzati indebitamente in compensazione ex art. 17, D.Lgs. 241/1997.

Ai fini della verifica, gli uffici finanziari, chiederanno vari documenti che potranno essere esibiti direttamente dal contribuente o da un rappresentante nominato.

Contratto collettivo aziendale o territoriale

Uno dei documenti richiesti è il contratto collettivo aziendale o territoriale, dal quale deve risultare esplicitamente l’impegno dell’impresa di investire nella formazione 4.0 dei dipendenti.

Infatti, il D.M. 4 maggio 2018, che dava attuazione al bonus in oggetto, prevedeva che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali fossero riconosciuti a condizione che tali contratti fossero depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente.
Quindi il credito d’imposta in esame era inizialmente subordinato al deposito del citato contratto, in via telematica, presso l’ispettorato territoriale del lavoro competente.

A partire dal 2020, le disposizioni previste dal D.M. citato sono rimaste immutate ad eccezione di quanto riguarda la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Pertanto non è più necessario osservare tale adempimento ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per espressa previsione normativa.

Certificazione legale rappresentante

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

Risulta, quindi, necessario esibire una dichiarazione del legale rappresentante riguardante il rilascio, a ciascun dipendente, dell’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili.

La dichiarazione deve riportare l’indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle attività formative.

Certificazione soggetto incaricato della revisione legale

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Per cui occorrerà esibire anche la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Inoltre, l’impresa sarà invitata a produrre tutta l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio e il rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal Regolamento UE n. 651/2014.

Si ricorda, inoltre, che le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte di tali imprese sono ammesse all’agevolazione entro il limite massimo di 5.000,00 euro.

Relazioni e registri nominativi

Unitamente alla documentazione precedentemente citata occorrerà esibire una relazione particolareggiata che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, che sarà predisposta dal dipendente che ha svolto il ruolo di docente o tutor, dal responsabile aziendale delle attività di formazione oppure dal soggetto formatore esterno.

Sarà necessario anche predisporre un registro dei nominativi che riporti gli orari e i giorni di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Per le imprese appartenenti ad un gruppo, è possibile predisporre un’unica relazione ed un unico registro didattico nel quale risultano, oltre alle informazioni precedentemente descritte, anche la società di appartenenza.

Credito non spettante e credito inesistente

Su questa tematica appare interessante quanto riportato nella Norma di comportamento AIDC n. 219/2023 che spiega molto chiaramente le casistiche di spettanza e di esistenza del credito.

In particolare il credito d’imposta si definisce non spettante laddove il contribuente, pur nell’intento di rispettare il presupposto normativo, commette degli errori di qualificazione o quantificazione dello stesso.
Viceversa, il credito d’imposta è da definirsi inesistente nei casi in cui la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera.

A tal fine l’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, prevede una sanzione più elevata nel caso in cui sia utilizzato un credito inesistente, rispetto a quella prevista nel caso in cui sia utilizzato un credito non spettante.

In particolare viene disposto che:

  • nel caso di utilizzo di un credito d’imposta in misura superiore a quella spettante sia applicabile la sanzione del 30% del credito;
  • nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti sia applicabile la sanzione dal 100% al 200% del credito.

Inoltre, per quanto riguarda il termine di prescrizione, la normativa dispone che l’atto di recupero emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati in F24 per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione orizzontale, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Riferimenti normativi:

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