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ISA: nuovi indicatori per l’anno di imposta 2022 spiegati dalla circolare n. 12/E/2023

di Sandra Pennacini | 5 Giugno 2023
ISA: nuovi indicatori per l’anno di imposta 2022 spiegati dalla circolare n. 12/E/2023

È stata pubblicata il 1° giugno 2023 la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E , in materia di indicatori sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2022. Con il documento di prassi, l’Agenzia fa il punto sullo stato dell’arte dello strumento ISA, alla luce delle novità normative e delle modifiche apportate al fine di cogliere al meglio l’andamento economico delle attività, alla luce delle mutate condizioni economiche generali.

Premessa

L’anno di imposta 2022 ha richiesto, ancora una volta, la profonda revisione degli ISA, al fine di adeguare gli indicatori di anomalia e di coerenza, tenendo in debita considerazione le condizioni economiche del sistema Italia, alla luce della progressiva fuoriuscita dall’emergenza pandemica, seguita tuttavia dall’emergenza energetica conseguente al conflitto in Ucraina. Rispetto allo scorso anno (ISA 2022 anno di imposta 2021) è stata profondamente rivista l’ottica di revisione degli indicatori e si è reso opportuno cancellare alcune cause di esclusione da un lato e, dall’altro lato, introdurne una nuova. Di seguito vengono riportati i tratti salienti delle indicazioni fornite dall’Agenzia.

Le principali modifiche agli ISA 2023

Le principali novità oggetto di commento nel documento di prassi qui in esame sono:

  • cause di esclusione: cancellate l’esclusione basata sul calo di ricavi o compensi e quelle legate a determinati codici ATECO particolarmente colpiti dalla pandemia. Di contro, è stata introdotta una nuova causa di esclusione a favore di coloro i quali hanno aperto la partita IVA nel 2021, i quali dovranno comunque allegare il questionario compilato.

Quest’ultima causa di esclusione è stata prevista in ragione dei correttivi introdotti per tenere conto degli effetti della crisi energetica, che si basano sulla contrazione della marginalità rispetto agli anni precedenti (2021 e, se migliorativo, 2019), in quanto, per i contribuenti che hanno aperto la posizione a partire dal 2021, risultano mancanti i necessari riferimenti storici per l’applicazione dei correttivi stessi.

  • Enti del Terzo Settore: per gli ETS, le esclusioni previste dal Codice del Terzo Settore restano previste dalla norma, e tuttavia inefficaci, posto che non è ancora stata concessa la necessaria autorizzazione da parte delle autorità europee.

In alternativa, in presenza di reddito determinato forfetariamente, è possibile fare ricorso alla diversa e specifica causa di esclusione, da sempre prevista in materia ISA.

  • Regime premiale: al regime premiale previsto dal D.L. n. 50/2017, i cui indicatori minimi previsti per l’accesso sono stati confermati in maniera del tutto identica rispetto all’anno precedente, l’Agenzia rammenta che è stato introdotto un nuovo beneficio, a favore di coloro i quali hanno conseguito negli ultimi tre anni un punteggio minimo pari a 9, che consente che la sospensione dell’atto impugnato ex D.Lgs. n. 546/1992 possa essere disposta anche in mancanza di presentazione della garanzia prevista dall’art. 69 , comma 2, del medesimo decreto.

Correttivi e modulistica: le novità

Per quanto riguarda gli interventi operati a livello di correttivi, l’Agenzia ha evidenziato il fatto che gli effetti delle mutate condizioni economiche sono state colte con interventi operati su tutti gli indicatori elementari e di anomalia, operando una sistematica raccolta ed analisi dei dati a disposizione dell’amministrazione finanziaria, basata sulle informazioni presenti nel Sistema di Interscambio (fatture e corrispettivi elettronici), ma anche sui dati di carattere previdenziale e su tutte le altre informazioni reperibili dalle diverse banche dati interconnesse con quelle dell’Agenzia delle Entrate. 

Ad essere utilizzato quale criterio cardine per l’elaborazione dei correttivi non è più stato - come invece avvenuto in periodo pandemico - il calo dei ricavi/compensi, bensì la contrazione della marginalità, sia a livello settoriale, che a livello del singolo contribuente.

Quanto sopra dovrebbe consentire al motore di calcolo di correttamente cogliere la situazione del contribuente, e di ciò potremo avere conferma solo dopo una serie di “prove sul campo”.

Al momento, ci si limita a ricordare che in ragione dei correttivi apportati non è possibile invocare la causa di esclusione “4 – periodo di non normale svolgimento dell’attività” in ragione della crisi energetica, visto che degli effetti della stessa gli ISA 2023 già tengono conto.

Per quanto riguarda, invece, la modulistica, la principale novità riguarda il quadro A – personale dipendente, con riferimento al quale la Circolare evidenzia la riformulazione del rigo A02, ora denominato “Altro personale con contratto di lavoro subordinato (esclusi gli apprendisti)”. In tale rigo deve essere indicato “il numero complessivo delle giornate retribuite relative al personale con contratto di lavoro subordinato che non sia già stato indicato né al rigo A01 (lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno) né al rigo A03 (apprendisti)”.

File dati ulteriori

Per quanto riguarda il contenuto del file XML “dati ulteriori”, non vi sono particolari novità da segnalare.

Il file dati ulteriori è essenziale per il corretto calcolo dell’indicatore, e pertanto è tassativamente necessario disporne, salvo i casi nei quali l’ISA sia inapplicabile. In quest’ultimo caso, non è necessario scaricarlo, anche laddove il contribuente, seppure esonerato ISA, sia chiamato a compilare comunque il questionario.

Quanto alle informazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, è importate ricordare che nel file dati ulteriori è presente l’informazione relativa al punteggio ISA degli ultimi due anni, che risulta utile sotto un duplice punto di vista:

  • eventuale accesso al regime premiale ISA sulla base del punteggio medio ISA 2023 anno di imposta 2022 e ISA 2022 anno di imposta 2021;
  • valutazioni in merito all’opportunità di un eventuale adeguamento, come meglio analizzato nel seguito.

Le strategie di controllo

L’art. 9-bis , comma 14, del D.L. 50/2017 prevede che “L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonchè delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.

Al fine di evitare di divenire potenzialmente soggetti attenzionati in ragione delle strategie di controllo è necessario conseguire un punteggio ISA, anche a seguito di adeguamento, almeno pari a 6.

Tuttavia, così come disposto dal D.L.n. 73/2022 (decreto Semplificazioni), intervenuto in modifica al D.L. 34/2020 art. 148 , per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

In sintesi, è sufficiente che anche solo un ISA del triennio relativo agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 abbia presentato un punteggio pari o superiore a 6 per far sì che il contribuente eviti il rischio di essere oggetto controllo in ragione di quanto disposto dalla normativa ISA di cui al D.L. n. 50/2017.

Riferimenti normativi:

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