Il D.Lgs. 147/2015, all’art. 2, ha introdotto l’interpello sui nuovi investimenti con l’intento di dotare gli investitori – nazionali ed esteri – di uno strumento di interlocuzione privilegiata con l’Amministrazione finanziaria in relazione a qualsiasi profilo fiscale dei piani di investimento che gli stessi intendano realizzare – alle condizioni previste dalla medesima norma – nel territorio dello Stato. Le modalità applicative dell’interpello sui nuovi investimenti sono state fissate con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 aprile 2016.
Nuovi investimenti: le tipologie di interpello
I vari tipi di interpello
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lnterpello ordinario
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Consente a ogni contribuente di chiedere un parere in ordine all’applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale, nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie, sempre che ricorra obiettiva incertezza.
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Interpello probatorio
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Consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti, quali l’interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (art. 113 TUIR), le istanze presentate dalle società “non operative” (art. 30 della legge 724/1994) e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE (art. 1, comma 8 , D.L. 201/2011).
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Interpello anti-abuso
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Finalizzato ad acquisire un parere relativo alla abusività di un’operazione non più solo ai fini delle imposte sui redditi, ma per qualsiasi settore impositivo.
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Interpello disapplicativo
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Consente di ottenere la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi; è l’unica tipologia di interpello obbligatorio.
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Interpello sui nuovi investimenti
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Consente agli investitori, italiani o stranieri, di chiedere un parere circa il trattamento tributario applicabile a importanti investimenti (di valore non inferiore a 20 milioni di euro e con rilevanti e durature ricadute occupazionali) effettuati nel territorio dello Stato. Per le istanze presentate dal 1° gennaio 2023, anche se relative a investimenti precedenti a tale data, l’ammontare minimo degli investimenti non dovrà essere inferiore a 15 milioni di euro (art. 8, commi 6 e 7, Legge n. 130/2022).
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Fatta tale ricostruzione, veniamo ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 7/E del 28 marzo 2023.
Interpelli su nuovi investimenti. I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
I chiarimenti contenuti nella circolare n. 7/E/2023, possono essere di seguito riassunti.
Interpelli su nuovi investimenti - circolare n. 7/E/2023
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Investimento rilevante e ricadute occupazionali
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L’investimento rilevante può consistere in qualsiasi operazione anche diversa da quelle di asset deal o share deal, quando l’investitore, attraverso l’utilizzo di proprio capitale, promuove la realizzazione in Italia di un’attività economica, che si riflette in maniera puntuale nei bilanci dei soggetti che partecipano all’investimento stesso e sempre che gli effetti postivi in termini di gettito e di ricadute occupazionali si registrino nel territorio dello Stato. La circolare chiarisce ed esemplifica le ipotesi di aumento dei livelli occupazionali (creazione di nuovi posti di lavoro) e di mantenimento, anche parziale, degli stessi, questi ultimi da valutare solo nei contesti di crisi dell’impresa.
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Esistenza di una stabile organizzazione
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Si fa riferimento alla presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di avvio del business del soggetto non residente. Detto chiarimento si rende necessario in quanto:
- mancano indicazioni generali mutuabili dalla disciplina dell’interpello statutario, nel cui contesto le istanze aventi questo oggetto sono inammissibili
- la questione è invece valutabile in sede di accordo preventivo exart. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973, ma le predette istanze sono ancorate ad un criterio di preventività più stretto (legato all’avvio del business).
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Semplificazione dell’istruttoria dell’interpello sui nuovi investimenti
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È possibile procedere alle cosiddette “risposte parziali” e frazionate, fornendo cioè riscontro ai singoli quesiti in tempi diversi, anche eventualmente chiedendo documentazione integrativa solo in relazione a uno o più di essi, sempre a condizione che l’istruttoria complessiva si concluda, per tutti i quesiti prospettati, nel termine massimo previsto dalla legge.
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Rapporti con gli altri strumenti di tax compliance: l’adempimento collaborativo e gli accordi preventivi
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I contribuenti che presentano un interpello sui nuovi investimenti e, in relazione al medesimo business plan, intendono altresì stipulare un accordo preventivo correlato, usufruiscono di una “corsia preferenziale” dal punto di vista temporale (l’ufficio competente conferisce, quindi, priorità alla trattazione di queste ultime richieste, in deroga al criterio cronologico ordinariamente seguito).
Coloro i quali si adeguano alle risposte all’interpello, possono accedere al regime dell’adempimento collaborativo anche in assenza dell’importo minimo di ricavi o volume d’affari. Per esigenze di cautela, tale facoltà è riconosciuta solo in presenza di una risposta a tutti i quesiti posti e non rispetto ad una risposta “parziale”.
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Infine, è utile ribadire che per le istanze di interpello presentate dal 1° gennaio 2023, anche se relative a investimenti precedenti a tale data, l’ammontare minimo degli investimenti per i quali si richiede il parere non può essere inferiore a 15 milioni di euro.
Riferimenti normativi:
Interpelli sui nuovi investimenti: i chiarimenti della circolare 7/E/2023
di Andrea Amantea | 29 Marzo 2023
Con la circolare n. 7/E/2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti in materia di interpelli sui nuovi investimenti, ex art. 2 del D.Lgs. 147/2015; l’intervento fa seguito alla precedente circolare n. 25/E del 1° giugno 2016. Per le istanze presentate dal 1° gennaio 2023, anche se relative a investimenti precedenti a tale data, l’ammontare minimo degli investimenti per i quali si richiede il parere non può essere inferiore a 15 milioni di euro.
Il D.Lgs. 147/2015, all’art. 2, ha introdotto l’interpello sui nuovi investimenti con l’intento di dotare gli investitori – nazionali ed esteri – di uno strumento di interlocuzione privilegiata con l’Amministrazione finanziaria in relazione a qualsiasi profilo fiscale dei piani di investimento che gli stessi intendano realizzare – alle condizioni previste dalla medesima norma – nel territorio dello Stato. Le modalità applicative dell’interpello sui nuovi investimenti sono state fissate con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 aprile 2016.
Nuovi investimenti: le tipologie di interpello
I vari tipi di interpello
lnterpello ordinario
Consente a ogni contribuente di chiedere un parere in ordine all’applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale, nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie, sempre che ricorra obiettiva incertezza.
Interpello probatorio
Consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti, quali l’interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (art. 113 TUIR), le istanze presentate dalle società “non operative” (art. 30 della legge 724/1994) e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE (art. 1, comma 8 , D.L. 201/2011).
Interpello anti-abuso
Finalizzato ad acquisire un parere relativo alla abusività di un’operazione non più solo ai fini delle imposte sui redditi, ma per qualsiasi settore impositivo.
Interpello disapplicativo
Consente di ottenere la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi; è l’unica tipologia di interpello obbligatorio.
Interpello sui nuovi investimenti
Consente agli investitori, italiani o stranieri, di chiedere un parere circa il trattamento tributario applicabile a importanti investimenti (di valore non inferiore a 20 milioni di euro e con rilevanti e durature ricadute occupazionali) effettuati nel territorio dello Stato. Per le istanze presentate dal 1° gennaio 2023, anche se relative a investimenti precedenti a tale data, l’ammontare minimo degli investimenti non dovrà essere inferiore a 15 milioni di euro (art. 8, commi 6 e 7, Legge n. 130/2022).
Fatta tale ricostruzione, veniamo ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 7/E del 28 marzo 2023.
Interpelli su nuovi investimenti. I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
I chiarimenti contenuti nella circolare n. 7/E/2023, possono essere di seguito riassunti.
Interpelli su nuovi investimenti - circolare n. 7/E/2023
Investimento rilevante e ricadute occupazionali
L’investimento rilevante può consistere in qualsiasi operazione anche diversa da quelle di asset deal o share deal, quando l’investitore, attraverso l’utilizzo di proprio capitale, promuove la realizzazione in Italia di un’attività economica, che si riflette in maniera puntuale nei bilanci dei soggetti che partecipano all’investimento stesso e sempre che gli effetti postivi in termini di gettito e di ricadute occupazionali si registrino nel territorio dello Stato. La circolare chiarisce ed esemplifica le ipotesi di aumento dei livelli occupazionali (creazione di nuovi posti di lavoro) e di mantenimento, anche parziale, degli stessi, questi ultimi da valutare solo nei contesti di crisi dell’impresa.
Esistenza di una stabile organizzazione
Si fa riferimento alla presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di avvio del business del soggetto non residente. Detto chiarimento si rende necessario in quanto:
Semplificazione dell’istruttoria dell’interpello sui nuovi investimenti
È possibile procedere alle cosiddette “risposte parziali” e frazionate, fornendo cioè riscontro ai singoli quesiti in tempi diversi, anche eventualmente chiedendo documentazione integrativa solo in relazione a uno o più di essi, sempre a condizione che l’istruttoria complessiva si concluda, per tutti i quesiti prospettati, nel termine massimo previsto dalla legge.
Rapporti con gli altri strumenti di tax compliance: l’adempimento collaborativo e gli accordi preventivi
I contribuenti che presentano un interpello sui nuovi investimenti e, in relazione al medesimo business plan, intendono altresì stipulare un accordo preventivo correlato, usufruiscono di una “corsia preferenziale” dal punto di vista temporale (l’ufficio competente conferisce, quindi, priorità alla trattazione di queste ultime richieste, in deroga al criterio cronologico ordinariamente seguito).
Coloro i quali si adeguano alle risposte all’interpello, possono accedere al regime dell’adempimento collaborativo anche in assenza dell’importo minimo di ricavi o volume d’affari. Per esigenze di cautela, tale facoltà è riconosciuta solo in presenza di una risposta a tutti i quesiti posti e non rispetto ad una risposta “parziale”.
Infine, è utile ribadire che per le istanze di interpello presentate dal 1° gennaio 2023, anche se relative a investimenti precedenti a tale data, l’ammontare minimo degli investimenti per i quali si richiede il parere non può essere inferiore a 15 milioni di euro.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Interpello
Cosa ha introdotto il D.Lgs. 147/2015, art. 2, in relazione agli investitori nazionali ed esteri?
Ha introdotto l’interpello sui nuovi investimenti con l’intento di dotare gli investitori – nazionali ed esteri – di uno strumento di interlocuzione privilegiata con l’Amministrazione finanziaria in relazione a qualsiasi profilo fiscale dei piani di investimento che gli stessi intendano realizzare.
Quali sono le modalità applicative dell'interpello sui nuovi investimenti?
Le modalità applicative dell’interpello sui nuovi investimenti sono state fissate con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 aprile 2016.
Quali sono le tipologie di interpello previste per i nuovi investimenti?
Le tipologie di interpello per i nuovi investimenti sono: interpello ordinario, interpello probatorio, interpello anti-abuso, interpello disapplicativo e interpello sui nuovi investimenti.
Cosa consente l'interpello sui nuovi investimenti agli investitori?
Consente agli investitori, italiani o stranieri, di chiedere un parere circa il trattamento tributario applicabile a importanti investimenti effettuati nel territorio dello Stato.
Cosa può consistere l'investimento rilevante secondo la circolare n. 7/E/2023?
L’investimento rilevante può consistere in qualsiasi operazione anche diversa da quelle di asset deal o share deal, quando l’investitore, attraverso l’utilizzo di proprio capitale, promuove la realizzazione in Italia di un’attività economica, che si riflette in maniera puntuale nei bilanci dei soggetti che partecipano all’investimento stesso e sempre che gli effetti positivi in termini di gettito e di ricadute occupazionali si registrino nel territorio dello Stato.