Premessa
Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022) si concede più tempo, rispetto al 30 giugno 2022, per l’effettuazione di investimenti in beni strumentali e, quindi, per godere del relativo credito d’imposta.
Ricordiamo, che al fine di continuare a supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, la Legge di Bilancio 2020 (commi 184 -197 della Legge n. 160/2019), invece di prorogare al 2020 i c.d. Super ammortamento e Iper ammortamento, ha sostituito tali misure con un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento, in beni strumentali nuovi.
Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento, l’ammontare dell’investimento e l’annualità, coprendo gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
La Legge di Bilancio 2021 (commi 1051-1063 e 1065 della Legge n. 178/2020), successivamente, ha esteso la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo.
Sulla disciplina sono poi intervenuti:
- art. 3-quater del D.L. n. 228/2021, che ha ampliato i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d’imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla Legge di Bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), a specifiche condizioni;
- la Legge di Bilancio 2022 (comma 44 della Legge 234/2021) che ha ulteriormente prorogato e rimodulato la disciplina di tale credito d’imposta occupandosi del triennio 2023-2025;
- il D.L. n. 4/2022 che ne ha perfezionato l’operatività rispetto agli obiettivi del PNRR;
- il D.L. n. 50/2022 che ha elevato la misura del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0, effettuati nel 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023);
- la Legge di Bilancio 2023 (comma 423 della Legge n. 197/2022) che ha prorogato al 30 settembre 2023 il termine ultimo per effettuare gli investimenti agevolabili per cui spetta credito di imposta riferito al 2022, con riferimento agli investimenti in strumentali nuovi (beni materiali tecnologicamente avanzati), a specifiche condizioni.
A seguire si illustra l’attuale situazione dopo la proroga fissata dal Decreto Milleproroghe che sposta al 30 novembre 2023 la data ultima per gli investimenti.
Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati
Questo il quadro per il credito d’imposta beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (Allegato A, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento).
Bonus beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati |
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Anno d’investimento |
Misure del beneficio |
Condizioni |
2021 |
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Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. |
2022 |
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Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 novembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. |
Dal 2023 al 2025 |
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Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. |
Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0
Questo il credito d’imposta per beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (Allegato B, Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato comma 32, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Bonus beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (Allegato B, Legge 11 dicembre 2016, n. 232) |
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Anno d’investimento |
Misure del beneficio |
Condizioni |
2021 |
20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro. |
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. |
2022 |
50% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro. |
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2023 |
20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro. |
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2024 |
15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro. |
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2025 |
10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro. |
Altri beni strumentali materiali
Questo, invece, il credito d’imposta per altri beni strumentali materiali (ex Super ammortamento) diversi da quelli ricompresi nel citato Allegato A, Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Bonus beni strumentali per altri beni strumentali materiali (ex Super ammortamento) diversi da quelli ricompresi nell’Allegato A, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 |
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Anno d’investimento |
Misure del beneficio |
Condizioni |
2021 |
10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. |
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In relazione al periodo d’imposta 2022, il termine del 30 giugno è posticipato al 30 novembre (Novità Decreto Milleproroghe). |
2022 |
6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. |
Altri beni strumentali immateriali
Infine, questa la situazione del credito d’imposta per altri beni strumentali immateriali diversi da quelli ricompresi nel citato Allegato B, Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Bonus beni strumentali per altri beni strumentali immateriali diversi da quelli ricompresi nell’Allegato B, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 |
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Anno d’investimento |
Misure del beneficio |
Condizioni |
2021 |
10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro. |
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In relazione al periodo d’imposta 2022, il termine del 30 giugno è posticipato al 30 novembre (Novità Decreto Milleproroghe). |
2022 |
6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro. |
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 44;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 1051-1063 e 1065;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 184 -197;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 32;
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Allegati A e B;
- D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, conv., con modificazioni, dalla Legge 4 febbraio 2023, n. 14, art. 12, comma 1-bis;
- D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91;
- D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;
- D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, art. 3-quater.
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