La recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova n. 552/3/2022 conferma l’orientamento già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di valore doganale: ove l’Amministrazione intenda contestare l’inattendibilità del valore dichiarato dal contribuente, essa non può utilizzare qualsivoglia strumento, ma deve attenersi ai criteri stabiliti dal Codice Doganale a pena di nullità dell’atto impositivo.
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