La rateazione delle bollette di energia elettrica e gas
Contro il caro bollette degli ultimi mesi, le imprese potranno contare su una misura molto importante prevista dall’art. 3 del D.L. 176/2022, Decreto “Aiuti-quater”.
Al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (...).
Imprese - Rateizzazione bollette energia elettrica e gas
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Cosa
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Rateizzazione bollette energia elettrica e gas.
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Consumi oggetto di rateazione
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Consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio il 31 dicembre 2021.
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Numero rate max e min
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Max 36, min 12.
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Decadenza
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2 rate anche non consecutive, versamento in unica soluzione dell’intero importo residuo.
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Procedura richiesta rateazione
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Istanza al fornitore del servizio, sulla base di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto “Aiuti-quater”.
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Condizioni di accesso alla rateazione
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- Disponibilità di almeno un’impresa di assicurazione a stipulare, con l’impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato nell’interesse del fornitore di energia;
- Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il fornitore ha l’obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l’ammontare degli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.
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Il tasso di interesse eventualmente applicato al piano di rateazione, non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata.
La Garanzia di SACE e l’alternatività tra piano di rateazione e crediti d’imposta contro il caro energia
La proposta di rateazione, ossia la concessione del suddetto piano di rateazione, è subordinata a monte, al rilascio di specifica garanzia riconosciuta da SACE SPA in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni che rilasciano la suddetta copertura assicurativa.
La garanzia è pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia, di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione delle bollette.
Si riprendono in parte le disposizioni di cui all’art. 8, comma 3, del D.L. n. 21/2022, richiamato espressamente dall’art. 3 in esame, con il quale era stato previsto che SACE potesse concedere garanzie, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito che assicurino le imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale rispetto al rischio di inadempimento delle imprese loro clienti per le fatture emesse fino al 30 giugno 2023 e relative a consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022. La garanzia SACE copre il 90% degli indennizzi generati dalle suddette esposizioni.
Il Decreto “Aiuti-quater” rivede anche tali termini rimandandoli rispettivamente al 30 giugno 2024 e 31 dicembre 2023.
Garanzia
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Operatività
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Art. 8, comma 3, D.L. n. 21/2022 su fatturazione
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Consumi
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Fino al 31 dicembre 2023.
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Fatturazione
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30 giugno 2024.
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Art. 3, comma 4, D.L. n. 176/2022 su rateazione
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Consumi
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1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023.
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Fatturazione
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30 settembre 2023.
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Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie in parola, art. 3 Decreto “Aiuti-quater”, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.
La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti.
Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei citati indirizzi.
Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata sempre da SACE S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all’art. 15 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (vedi art. 1, comma 5, D.L. n. 176/2022).
Imprese - Condizioni per accedere alla garanzia art. 3, comma 5 - D.L. n. 176/2022
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Distribuzione di dividendi o acquisto di azioni
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L’impresa che aderisce al piano di rateizzazione delle bollette, art. 3, comma 1, non deve aver approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l’impegno è assunto dall’impresa per i dodici mesi successivi.
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Accordi sindacali
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L’impresa che aderisce al piano di rateazione deve assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all’Unione europea.
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Arriviamo alla nota dolente, la scelta per la rateazione comporta la rinuncia ai crediti d’imposta riconosciuti per il quarto trimestre sui costi riferiti alla componente energetica e al gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Dunque l’impresa si troverà costretta a dover decidere se:
- rinunciare ai crediti d’imposta contro il caro energia, art. 1 del D.L. n. 176/2022 e art. 1 del D.L. n. 144/2022, Decreto “Aiuti-ter” (nel complesso riferiti al quarto trimestre),
Agevolazione
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Descrizione
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Credito d’imposta energia elettrica imprese energivore
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Credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.
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Credito d’imposta imprese gasivore
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Credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
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Credito d’imposta imprese non energivore
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Credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
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Credito d’imposta imprese non gasivore
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Credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
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- oppure accedere alla rateazione fin qui esaminata.
A ogni modo, la sensazione è che il Governo dovesse centellinare ogni risorsa e ogni singolo intervento, a causa delle scarse risorse economiche a oggi a disposizione. Servirebbe ben altro per dare effettivamente una mano alle imprese. Inoltre, anche con il Decreto “Aiuti-quater” viene confermata la preclusione alla rateazione e ai crediti d’imposta per i professionisti. La scarsa attenzione verso la categoria era già stata evidente in altre occasioni.
Riferimenti normativi:
- D.L. 18 novembre 2022, n. 176, artt. 1 e 3;
- D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, art. 1;
- D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, artt. 3 e 4.
Decreto “Aiuti-quater”: rateazione bollette energia elettrica e gas
di Andrea Amantea | 28 Novembre 2022
Il D.L. n. 176/2022, Decreto “Aiuti-quater”, concede alle imprese la possibilità di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio il 31 dicembre 2021. Su sollecito dell’impresa, la società fornitrice del servizio ha l’obbligo di presentare una proposta di rateazione per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili. Davvero un’ottima notizia se alla stessa non si contrapponesse il fatto che la scelta per la rateazione comporta la rinuncia ai crediti d’imposta riconosciuti per il quarto trimestre sui costi riferiti alla componente energetica e al gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
La rateazione delle bollette di energia elettrica e gas
Contro il caro bollette degli ultimi mesi, le imprese potranno contare su una misura molto importante prevista dall’art. 3 del D.L. 176/2022, Decreto “Aiuti-quater”.
Al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (...).
Imprese - Rateizzazione bollette energia elettrica e gas
Cosa
Rateizzazione bollette energia elettrica e gas.
Consumi oggetto di rateazione
Consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio il 31 dicembre 2021.
Numero rate max e min
Max 36, min 12.
Decadenza
2 rate anche non consecutive, versamento in unica soluzione dell’intero importo residuo.
Procedura richiesta rateazione
Istanza al fornitore del servizio, sulla base di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto “Aiuti-quater”.
Condizioni di accesso alla rateazione
Il tasso di interesse eventualmente applicato al piano di rateazione, non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata.
La Garanzia di SACE e l’alternatività tra piano di rateazione e crediti d’imposta contro il caro energia
La proposta di rateazione, ossia la concessione del suddetto piano di rateazione, è subordinata a monte, al rilascio di specifica garanzia riconosciuta da SACE SPA in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni che rilasciano la suddetta copertura assicurativa.
La garanzia è pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia, di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione delle bollette.
Si riprendono in parte le disposizioni di cui all’art. 8, comma 3, del D.L. n. 21/2022, richiamato espressamente dall’art. 3 in esame, con il quale era stato previsto che SACE potesse concedere garanzie, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito che assicurino le imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale rispetto al rischio di inadempimento delle imprese loro clienti per le fatture emesse fino al 30 giugno 2023 e relative a consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022. La garanzia SACE copre il 90% degli indennizzi generati dalle suddette esposizioni.
Il Decreto “Aiuti-quater” rivede anche tali termini rimandandoli rispettivamente al 30 giugno 2024 e 31 dicembre 2023.
Garanzia
Operatività
Art. 8, comma 3, D.L. n. 21/2022 su fatturazione
Consumi
Fino al 31 dicembre 2023.
Fatturazione
30 giugno 2024.
Art. 3, comma 4, D.L. n. 176/2022 su rateazione
Consumi
1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023.
Fatturazione
30 settembre 2023.
Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie in parola, art. 3 Decreto “Aiuti-quater”, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.
La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti.
Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei citati indirizzi.
Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata sempre da SACE S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all’art. 15 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (vedi art. 1, comma 5, D.L. n. 176/2022).
Imprese - Condizioni per accedere alla garanzia art. 3, comma 5 - D.L. n. 176/2022
Distribuzione di dividendi o acquisto di azioni
L’impresa che aderisce al piano di rateizzazione delle bollette, art. 3, comma 1, non deve aver approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l’impegno è assunto dall’impresa per i dodici mesi successivi.
Accordi sindacali
L’impresa che aderisce al piano di rateazione deve assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all’Unione europea.
Arriviamo alla nota dolente, la scelta per la rateazione comporta la rinuncia ai crediti d’imposta riconosciuti per il quarto trimestre sui costi riferiti alla componente energetica e al gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Dunque l’impresa si troverà costretta a dover decidere se:
Agevolazione
Descrizione
Credito d’imposta energia elettrica imprese energivore
Credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.
Credito d’imposta imprese gasivore
Credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Credito d’imposta imprese non energivore
Credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Credito d’imposta imprese non gasivore
Credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
A ogni modo, la sensazione è che il Governo dovesse centellinare ogni risorsa e ogni singolo intervento, a causa delle scarse risorse economiche a oggi a disposizione. Servirebbe ben altro per dare effettivamente una mano alle imprese. Inoltre, anche con il Decreto “Aiuti-quater” viene confermata la preclusione alla rateazione e ai crediti d’imposta per i professionisti. La scarsa attenzione verso la categoria era già stata evidente in altre occasioni.
Riferimenti normativi:
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Questo documento fa parte del FocusAiuti-ter e quater
Quali sono le principali misure previste dal Decreto “Aiuti-quater” per le imprese in relazione alla rateazione delle bollette di energia e gas?
Le imprese possono richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici e eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio al 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
Quali sono le condizioni di accesso alla rateizzazione?
Le imprese devono avere la disponibilità di almeno un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato nell’interesse del fornitore di energia. Inoltre, il fornitore ha l’obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l’ammontare degli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.
Cosa comporta la scelta per la rateizzazione?
La scelta per la rateizzazione comporta la rinuncia ai crediti d’imposta riconosciuti per il quarto trimestre sui costi riferiti alla componente energetica e al gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
Quali sono le condizioni per accedere alla garanzia previste dall’articolo 3, comma 5, del D.L. n. 176/2022?
L’impresa che aderisce al piano di rateizzazione delle bollette non deve aver approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa o di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte dello stesso gruppo. Inoltre, l’impresa deve assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all’Unione europea.
Quando è prevista la decadenza della rateizzazione?
La decadenza si verifica nel caso in cui vengano inadempiuti due rate non consecutive, comportando il versamento in unica soluzione dell’intero importo residuo.