Il professionista che rilascia un mendace visto di conformità, leggero o pesante, o un’infedele asseverazione dei dati, risulta esposto anche a sanzioni penali in ragione dell’espressa previsione di cui all’art. 39 D.Lgs. n. 241/1997 e del meccanismo del concorso nel reato di cui all’art. 110 c.p. Ciò perché realizza un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’Amministrazione finanziaria. Così ha stabilito la Sesta Sezione Penale, con la sentenza n. 30329/2022.
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