Il decreto "Semplificazioni fiscali", secondo quanto trapelato sino al momento della stesura del presente contributo, introduce novità che vanno a toccare i più disparati ambiti: dal modello 730 - con la dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille, alla possibilità per Caf e professionisti di non conservare più i singoli documenti relativi alle spese sanitarie in caso di adesione alla precompilata senza modifiche, o con modifiche che non riguardino le spese sanitarie - alla semplificazione della procedura di erogazione di rimborsi fiscali spettanti agli eredi. Dalle semplificazioni in ambito di deduzioni IRAP del costo del personale dipendente, alle novità in materia di dichiarazioni IMU e correttivi ISA, e molto altro ancora.
Stante la numerosità degli argomenti toccati, si ritiene opportuno soffermarsi in questa sede su due degli aspetti che maggiormente possono interessare il mondo delle professioni: il riordino del calendario fiscale e le novità in materia di aiuti di Stato, rinviando a successivi contributi l’analisi delle ulteriori novità introdotte.
Le novità al calendario fiscale
Con il decreto "Semplificazioni" (bozza) viene operato un primo riordino del calendario fiscale. Non si tratta di modifiche rivoluzionarie, tuttavia, un primo piccolo passo viene compiuto nell’ottica di rendere più armonici i termini connessi ai diversi adempimenti cui sono chiamati imprese e professionisti.
Termini di trasmissione telematica delle Comunicazioni Periodiche delle Liquidazioni IVA (LIPE)
Il comma 1 dell’art. 3 del decreto "Semplificazioni" interviene in modifica all’art. 21-bis, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concedendo più tempo per la presentazione della LIPE relativa al II trimestre.
La scadenza della LIPE del II trimestre passa dal 16 al 30 settembre.
Termini di presentazione dei modelli Intrastat
I commi 2 e 3 dell’art. 3 del decreto "Semplificazioni" intervengono in modifica all’art. 50, comma 6-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e abrogano l’art. 3, comma 1 , del decreto del Ministro dell’economia e finanze 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010.
Il termine di presentazione dei modelli Intrastat passa dal giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, alla fine del mese successivo al periodo di riferimento.
Termini di versamento imposta di bollo su fatture elettroniche
Il comma 4 dell’art. 3 del decreto "Semplificazioni" interviene in modifica dell’art. 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, modificando la soglia sotto la quale il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere rinviata al trimestre successivo (con riferimento al primo ed al secondo trimestre). Coerentemente, con il comma 5, viene modificato l'art. 6, comma 2 , del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014.
La formulazione dell’art. 17, comma 1-bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 prevede, ante modifiche, la possibilità che il pagamento dell'imposta di bollo possa essere effettuato, senza sanzioni ed interessi:
- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.
La norma viene ora aggiornata portando il valore di riferimento da 250 a ben 5.000 euro.
Le nuove soglie per la definizione dei termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta su e-fatture si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 6, comma 3, D.L. "Semplificazioni").
Termini di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021
Il comma 7 dell’art. 3 D.L. "Semplificazioni" interviene in modifica agli artt. 4, comma 1-ter , del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma 5-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 viene differito dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022.
Novità in materia di aiuti di Stato
L’articolo 34 del D.L. "Semplificazioni" prevede una proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA).
Viene disposto che, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’art. 10, comma 1 , secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:
- dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
La proroga si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19", e successive modificazioni.
Più semplicemente, la disposizione amplia i tempi concessi per l’iscrizione nel Registro Nazionale degli Aiuti, a favore dell’Agenzia delle Entrate e di tutti gli altri soggetti preposti alla fase di fruizione degli aiuti. La proroga è quindi disposta a favore dei soggetti che devono iscrivere gli aiuti nel RNA - Agenzia Entrate, Monopoli, INPS, ecc - sulla scorta dei dati comunicati dai contribuenti con i quadri RS, Aiuti di Stato in Irap, Comunicazione degli Aiuti Covid-19 e quant’altro.
Non si tratta di un rinvio della “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, cui sono chiamati i soggetti economici che hanno beneficiato di “aiuti ombrello Covid-19” – ex art. 1 D.L. 41/2021 - il cui termine di presentazione scade il 30 giugno 2022.
In assenza di questa proroga ora disposta a favore dell’Agenzia delle Entrate, le possibilità che l’autodichiarazione degli aiuti Covid-19 potesse slittare oltre il 30 giugno 2022 erano pressoché nulle, posto che - come evidenziato dal Direttore AdE - non vi sarebbero stati i tempi tecnici per l’Agenzia per l’iscrizione degli aiuti nel RNA.
Venuta meno questa problematica, alla luce della proroga, diviene ora molto più probabile che un rinvio venga concesso anche a favore dei soggetti economici chiamati alla trasmissione della Dichiarazione sostitutiva.
Per avere certezze in tal senso, è comunque indispensabile attendere l’emanazione di un eventuale Provvedimento AdE che stabilisca lo spostamento del termine dal 30 giugno 2022 ad una successiva data, ancora da definire.
Riferimenti normativi:
- D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 50, comma 6-bis
- D.M. 22 febbraio 2010
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 21-bis, comma 1, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122
- D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 4, comma 1-ter
- D.M. 17 giugno 2014, l'art. 6, comma 2
- D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 4, comma 5-ter , convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96
- D.M. 31 maggio 2017, n. 115, art. 10, comma 1
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 17, comma 1-bis, lettere a) e b), convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157
- D.L. "Semplificazioni fiscali" - Bozza 15 giugno 2022.
Decreto "Semplificazioni", le modifiche al calendario fiscale e le novità in materia di aiuti di Stato
di Sandra Pennacini | 16 Giugno 2022
Nel corso del Consiglio dei ministri che si è tenuto ieri, 15 giugno 2022, è stato approvato il “Decreto semplificazioni fiscali”, avente ad oggetto misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. Il decreto, secondo quanto emerge dalle anticipazioni, si presenta ricco di novità: dalle semplificazioni per il modello 730 a quelle in ambito di deduzioni IRAP del costo del personale dipendente, alle novità in materia di dichiarazioni IMU e correttivi ISA, e molto altro ancora. Tra queste, anche una parziale rivisitazione del calendario fiscale e novità in materia di aiuti di Stato.
Premessa
Il decreto "Semplificazioni fiscali", secondo quanto trapelato sino al momento della stesura del presente contributo, introduce novità che vanno a toccare i più disparati ambiti: dal modello 730 - con la dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille, alla possibilità per Caf e professionisti di non conservare più i singoli documenti relativi alle spese sanitarie in caso di adesione alla precompilata senza modifiche, o con modifiche che non riguardino le spese sanitarie - alla semplificazione della procedura di erogazione di rimborsi fiscali spettanti agli eredi. Dalle semplificazioni in ambito di deduzioni IRAP del costo del personale dipendente, alle novità in materia di dichiarazioni IMU e correttivi ISA, e molto altro ancora.
Stante la numerosità degli argomenti toccati, si ritiene opportuno soffermarsi in questa sede su due degli aspetti che maggiormente possono interessare il mondo delle professioni: il riordino del calendario fiscale e le novità in materia di aiuti di Stato, rinviando a successivi contributi l’analisi delle ulteriori novità introdotte.
Le novità al calendario fiscale
Con il decreto "Semplificazioni" (bozza) viene operato un primo riordino del calendario fiscale. Non si tratta di modifiche rivoluzionarie, tuttavia, un primo piccolo passo viene compiuto nell’ottica di rendere più armonici i termini connessi ai diversi adempimenti cui sono chiamati imprese e professionisti.
Termini di trasmissione telematica delle Comunicazioni Periodiche delle Liquidazioni IVA (LIPE)
Il comma 1 dell’art. 3 del decreto "Semplificazioni" interviene in modifica all’art. 21-bis, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concedendo più tempo per la presentazione della LIPE relativa al II trimestre.
La scadenza della LIPE del II trimestre passa dal 16 al 30 settembre.
Termini di presentazione dei modelli Intrastat
I commi 2 e 3 dell’art. 3 del decreto "Semplificazioni" intervengono in modifica all’art. 50, comma 6-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e abrogano l’art. 3, comma 1 , del decreto del Ministro dell’economia e finanze 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010.
Il termine di presentazione dei modelli Intrastat passa dal giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, alla fine del mese successivo al periodo di riferimento.
Termini di versamento imposta di bollo su fatture elettroniche
Il comma 4 dell’art. 3 del decreto "Semplificazioni" interviene in modifica dell’art. 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, modificando la soglia sotto la quale il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere rinviata al trimestre successivo (con riferimento al primo ed al secondo trimestre). Coerentemente, con il comma 5, viene modificato l'art. 6, comma 2 , del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014.
La formulazione dell’art. 17, comma 1-bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 prevede, ante modifiche, la possibilità che il pagamento dell'imposta di bollo possa essere effettuato, senza sanzioni ed interessi:
La norma viene ora aggiornata portando il valore di riferimento da 250 a ben 5.000 euro.
Le nuove soglie per la definizione dei termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta su e-fatture si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 6, comma 3, D.L. "Semplificazioni").
Termini di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021
Il comma 7 dell’art. 3 D.L. "Semplificazioni" interviene in modifica agli artt. 4, comma 1-ter , del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma 5-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 viene differito dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022.
Novità in materia di aiuti di Stato
L’articolo 34 del D.L. "Semplificazioni" prevede una proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA).
Viene disposto che, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’art. 10, comma 1 , secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:
La proroga si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19", e successive modificazioni.
Più semplicemente, la disposizione amplia i tempi concessi per l’iscrizione nel Registro Nazionale degli Aiuti, a favore dell’Agenzia delle Entrate e di tutti gli altri soggetti preposti alla fase di fruizione degli aiuti. La proroga è quindi disposta a favore dei soggetti che devono iscrivere gli aiuti nel RNA - Agenzia Entrate, Monopoli, INPS, ecc - sulla scorta dei dati comunicati dai contribuenti con i quadri RS, Aiuti di Stato in Irap, Comunicazione degli Aiuti Covid-19 e quant’altro.
Non si tratta di un rinvio della “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, cui sono chiamati i soggetti economici che hanno beneficiato di “aiuti ombrello Covid-19” – ex art. 1 D.L. 41/2021 - il cui termine di presentazione scade il 30 giugno 2022.
In assenza di questa proroga ora disposta a favore dell’Agenzia delle Entrate, le possibilità che l’autodichiarazione degli aiuti Covid-19 potesse slittare oltre il 30 giugno 2022 erano pressoché nulle, posto che - come evidenziato dal Direttore AdE - non vi sarebbero stati i tempi tecnici per l’Agenzia per l’iscrizione degli aiuti nel RNA.
Venuta meno questa problematica, alla luce della proroga, diviene ora molto più probabile che un rinvio venga concesso anche a favore dei soggetti economici chiamati alla trasmissione della Dichiarazione sostitutiva.
Per avere certezze in tal senso, è comunque indispensabile attendere l’emanazione di un eventuale Provvedimento AdE che stabilisca lo spostamento del termine dal 30 giugno 2022 ad una successiva data, ancora da definire.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Imposta di bolloAiuti di StatoComunicazione dati liquidazioneFattura elettronicaImposta di soggiorno
Quali novità introduce il decreto 'Semplificazioni fiscali' riguardo al calendario fiscale?
Il decreto 'Semplificazioni fiscali' introduce un riordino del calendario fiscale, con modifiche riguardanti i termini di trasmissione telematica delle Comunicazioni Periodiche delle Liquidazioni IVA (LIPE), i termini di presentazione dei modelli Intrastat e i termini di versamento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche.
A quali nuovi termini vengono spostate le scadenze della LIPE e dei modelli Intrastat?
La scadenza della LIPE del II trimestre viene spostata dal 16 al 30 settembre. Il termine di presentazione dei modelli Intrastat viene spostato dalla fine del mese successivo al periodo di riferimento, al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
Quali sono le modifiche introdotte riguardo ai termini di versamento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche?
Il decreto 'Semplificazioni fiscali' modifica le soglie sotto le quali il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere rinviato al trimestre successivo. La nuova norma porta il valore di riferimento da 250 a 5.000 euro e si applica alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2023.
Quale è la nuova scadenza per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021?
Il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 viene differito dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022.
Cosa prevede l'articolo 34 del D.L. 'Semplificazioni' riguardo alla proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19?
L’articolo 34 del D.L. 'Semplificazioni' prevede una proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA), ampliando i tempi concessi per l’iscrizione nel Registro Nazionale degli Aiuti, a favore dell’Agenzia delle Entrate e di altri soggetti preposti alla fase di fruizione degli aiuti.