È legittima l’apertura di borse, plichi, armadi, casseforti, mobili, effettuata nel corso di una verifica fiscale, se l’accesso è intervenuto in difetto di autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ma con il consenso del contribuente. I documenti rinvenuti sono, di conseguenza, utilizzabili per l’emissione di un avviso di accertamento ex art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973. Hanno, così, stabilito le Sezioni Unite Civili, con sent. n. 3182 pubblicata in data 2 febbraio 2022.
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