
La definizione di “holding” nel regime di conferimenti a “realizzo controllato” di partecipazioni di collegamento ex. comma 2-bis art. 177 non è da rinvenirsi nella definizione di “holding” data dall’art. 162-bis del TUIR. Questa pare essere la conclusione cui giunge l’Agenzia delle Entrate in una risposta ad interpello non pubblicata ufficialmente, ma citata anche nella più recente circolare Assonime n. 28 del 21 settembre 2021, secondo cui, per misurare la "prevalenza" della attività esercitata dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento, è necessario fare riferimento ai valori correnti delle partecipazioni stesse e non ai valori contabili.

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