Rispetto a quanto già previsto, il legislatore ammette che (dal 1° aprile di ciascun anno), in presenza di un ISEE ordinario in corso di validità, l’ISEE corrente può essere presentato anche nel caso in cui l’indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. In tale ipotesi, è possibile effettuare l’aggiornamento del solo dato patrimoniale. Vediamo in questo elaborato le novità, le scadenze e le sanzioni previste per l’ISEE corrente.
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