
L’applicazione dell’IVA alla cessione di fabbricati è condizionata dai criteri di tassazione dell’atto di provenienza. Se l’acquirente del fabbricato, oggetto di successiva vendita, non avrà considerato in detrazione - in quanto indetraibile - l’IVA assolta all’atto dell’acquisto, troverà applicazione la disciplina dell’art. 10, comma 1, n. 27-quinquies) del D.P.R. n. 633/1972. L’operazione sarà in ogni caso esente senza che sia mai possibile esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Questa disposizione, proprio in quanto collegata all’atto di acquisto, dovrà essere applicata prioritariamente. Viceversa, se mancheranno i presupposti per applicare tale disposizione, in quanto l’IVA sarà stata detratta, anche parzialmente, troverà applicazione la disciplina di cui ai precedenti nn. 8-bis) e 8-ter). Se la cessione ha per oggetto fabbricati strumentali per natura, l’operazione sarà naturalmente esente, ma anche l’impresa non costruttrice potrà esercitare l’opzione per l’applicazione dell’IVA e rendere l’operazione imponibile.

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